Art. 14 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente  legge  gia'
esercitano una  o  piu'  attivita'  riconducibili  a  quelle  di  cui
all'art. 3, sono tenuti  ad  adeguarsi  alle  disposizioni  contenute
nella medesima legge entro centottanta giorni dalla  sua  entrata  in
vigore. In caso di mancato adeguamento  e  di  mancata  presentazione
della SCIA entro tale termine, le suddette attivita' non possono piu'
essere esercitate.