Art. 14 Norma transitoria 1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge gia' esercitano una o piu' attivita' riconducibili a quelle di cui all'art. 3, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella medesima legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attivita' non possono piu' essere esercitate.