Art. 9 Standard minimi di qualita' per lo svolgimento delle attivita' di enoturismo. Inserimento dell'art. 22-novies nella legge regionale n. 30/2003. 1. Dopo l'art. 22-octies della legge regionale n. 30/2003 e' inserito il seguente: «Art. 22-novies (Standard minimi di qualita' per svolgere attivita' di enoturismo). - 1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attivita' di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualita': a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese; e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano; g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attivita' enoturistica; h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita' in concreto svolte dall'operatore enoturistico; i) l'attivita' di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purche' non siano alterate le proprieta' organolettiche del prodotto. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di enoturismo e' necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilita' civile nei confronti dei visitatori.».