Art. 9 
 
Standard minimi di qualita' per lo  svolgimento  delle  attivita'  di
  enoturismo. Inserimento dell'art. 22-novies nella  legge  regionale
  n. 30/2003. 
 
  1. Dopo l'art.  22-octies  della  legge  regionale  n.  30/2003  e'
inserito il seguente: 
    «Art.  22-novies  (Standard  minimi  di  qualita'  per   svolgere
attivita' di enoturismo). - 1. Fermi restando i  requisiti  generali,
anche a carattere igienico-sanitario e di  sicurezza  previsti  dalla
normativa vigente, gli operatori che svolgono attivita' di enoturismo
devono avere i seguenti standard minimi di qualita': 
      a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre  giorni  a
settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica,
i giorni prefestivi e festivi; 
      b) strumenti per la prenotazione delle visite,  preferibilmente
informatici; 
      c)  cartello  da  affiggere  all'ingresso  contenente  i   dati
relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura,
la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; 
      d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese; 
      e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; 
      f) materiale  informativo  sull'azienda  e  sui  suoi  prodotti
stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano; 
      g) esposizione e distribuzione del materiale informativo  sulla
zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare
riferimento  alle  produzioni  a  denominazione  di  origine   e   ad
indicazione   geografica   sia   in    ambito    vitivinicolo,    sia
agroalimentare,    sulle    attrazioni    turistiche,     artistiche,
architettoniche e paesaggistiche del  territorio  in  cui  e'  svolta
l'attivita' enoturistica; 
      h) ambienti o spazi dedicati  e  adeguatamente  attrezzati  per
l'accoglienza e per la tipologia  di  attivita'  in  concreto  svolte
dall'operatore enoturistico; 
      i) l'attivita'  di  degustazione  del  vino  all'interno  delle
cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata  con  calici,
bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro  materiale,  purche'
non siano alterate le proprieta' organolettiche del prodotto. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di enoturismo  e'  necessario
stipulare una polizza assicurativa per la responsabilita' civile  nei
confronti dei visitatori.».