Art. 11 
 
               Trasformazione in volumetria abitativa 
                  all'interno dell'area insediabile 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 36 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
    «4.  Gli  esercizi  ricettivi  presenti   all'esterno   dell'area
insediabile, con un massimo di 25 posti letto alla data del 7  agosto
2013, possono essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti
e, fatto salvo il relativo  vincolo,  possono  essere  utilizzati  in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 39 per l'affitto di camere e
appartamenti  ammobiliati  per  ferie  nonche'   per   attivita'   di
agriturismo.»