Art. 19 
 
                     Varianti al piano comunale 
                  per il territorio e il paesaggio 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, le  parole:  «e  non  incidono  sulle  aree  e  sugli  immobili
assoggettati a tutela paesaggistica» sono sostituite dalle parole: «e
non  incidono  sui   beni   paesaggistici   di   particolare   valore
paesaggistico di cui all'art. 11, comma 1, lettere a),  c),  d),  e),
f), g), h) ed i)». 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 54 della legge provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: 
    «6. L'autorizzazione ai sensi della legge provinciale  19  maggio
2003,  n.  7,  e  successive  modifiche,   puo'   essere   rilasciata
indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area risultante
dal  piano  urbanistico  comunale;  essa  deve  pero'  contenere   le
prescrizioni e gli obblighi  di  ripristinare  le  aree  nello  stato
corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli
impianti non corrispondenti a questa  destinazione  urbanistica.  Nel
caso di modifica della destinazione urbanistica durante il periodo di
validita' dell'autorizzazione, le prescrizioni e gli obblighi sono da
adattare in tal senso. Le prescrizioni e gli obblighi  sono  altresi'
da adattare, qualora cio' sia necessario sulla base dell'approvazione
VIA di altri progetti. Sono fatte salve le determinazioni  del  piano
paesaggistico.»