Art. 19 Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio 1. Nel comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «e non incidono sulle aree e sugli immobili assoggettati a tutela paesaggistica» sono sostituite dalle parole: «e non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i)». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: «6. L'autorizzazione ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, puo' essere rilasciata indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area risultante dal piano urbanistico comunale; essa deve pero' contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli impianti non corrispondenti a questa destinazione urbanistica. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, le prescrizioni e gli obblighi sono da adattare in tal senso. Le prescrizioni e gli obblighi sono altresi' da adattare, qualora cio' sia necessario sulla base dell'approvazione VIA di altri progetti. Sono fatte salve le determinazioni del piano paesaggistico.»