Art. 22 
 
                Definizione degli interventi edilizi 
 
  1. Nel numero 6) della lettera e) del comma 1  dell'art.  62  della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «superiore  al  40
per cento, se si tratta di volume fuori terra, e 80 per cento, se  si
tratta di volume interrato» sono sostituite dalle parole:  «superiore
al 20 per cento,».