Art. 22 Definizione degli interventi edilizi 1. Nel numero 6) della lettera e) del comma 1 dell'art. 62 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «superiore al 40 per cento, se si tratta di volume fuori terra, e 80 per cento, se si tratta di volume interrato» sono sostituite dalle parole: «superiore al 20 per cento,».