Art. 23 
 
                     Competenza per il rilascio 
                  dell'autorizzazione paesaggistica 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 67 della legge provinciale  10  luglio
2018, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: 
    «3. Nel centro  edificato  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, il  taglio
di alberi e' soggetto all'autorizzazione paesaggistica del comune nei
seguenti casi: 
      a) per alberi singoli che hanno raggiunto un'altezza  superiore
a m 20 o un diametro del fusto a m 1,30 da terra superiore a  cm  50,
ad esclusione delle pomacee e delle drupacee; 
      b) nei casi previsti dai regolamenti comunali del verde.»