Art. 23 Competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica 1. Dopo il comma 2 dell'art. 67 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: «3. Nel centro edificato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, il taglio di alberi e' soggetto all'autorizzazione paesaggistica del comune nei seguenti casi: a) per alberi singoli che hanno raggiunto un'altezza superiore a m 20 o un diametro del fusto a m 1,30 da terra superiore a cm 50, ad esclusione delle pomacee e delle drupacee; b) nei casi previsti dai regolamenti comunali del verde.»