Art. 27 
 
       Efficacia temporale e decadenza dei titoli abilitativi 
 
  1. Il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'art. 75 della
legge provinciale 10  luglio  2018,  n.  9,  sono  cosi'  sostituiti:
«Qualora per la realizzazione dell'opera vengano richiesti contributi
pubblici, il/la titolare del permesso di costruire  ha  diritto  alla
proroga del termine per l'inizio dei lavori fino a  6  mesi  dopo  la
concessione del contributo e i lavori devono essere ultimati entro  3
anni  dalla  concessione  del  contributo  stesso.   I   pareri   che
costituiscono presupposto per il rilascio del permesso  di  costruire
conservano  la  loro  efficacia.  Il/la  titolare  del  permesso   di
costruire deve informare il comune per iscritto sia  della  richiesta
sia della concessione del contributo.»