Art. 29 
 
                    Contributo di urbanizzazione 
 
  1. L'art. 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' cosi'
sostituito: 
    «Art. 79 (Contributo di urbanizzazione). - 1.  Il  contributo  di
urbanizzazione primaria e secondaria e' determinato  dal  comune  nel
regolamento di cui all'art. 78, comma 6, e varia dal cinque al  dieci
per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'art. 80;
la  determinazione  del  contributo  avviene  in  considerazione  del
programma triennale delle opere pubbliche,  tenuto  conto  dei  costi
prevedibili delle opere di urbanizzazione primaria  e  secondaria  di
cui all'art. 18, commi 2 e 3,  incrementati  dei  costi  delle  spese
generali. 
      2. Il contributo di urbanizzazione e' dovuto per la  volumetria
oggetto dell'intervento per ciascun metro cubo  vuoto  per  pieno  in
osservazione delle riduzioni e degli esoneri previsti  dall'art.  79,
comma 4, lettera d). Tale volumetria e' calcolata secondo  i  criteri
previsti dal regolamento di cui all'art. 21, comma 3. 
      3.  Nelle  zone  produttive  il  proprietario/la   proprietaria
partecipa in proporzione alla superficie ai costi  di  urbanizzazione
primaria risultanti dal progetto di  urbanizzazione  o,  in  caso  di
realizzazione  graduale,  dai  progetti  di   urbanizzazione,   salvo
conguaglio, qualora dopo  il  collaudo  delle  opere  si  riscontrino
maggiori  o  minori  spese.  Con  tale  partecipazione  ai  costi  il
contributo  di  urbanizzazione  primaria  si  intende   integralmente
corrisposto.  L'obbligo  di  corresponsione  sorge  indipendentemente
dall'attivita' edificatoria. Per  successivi  interventi  edilizi  in
zone produttive gia' urbanizzate che riguardino volumetrie  superiori
rispetto a quelle  ammesse  al  momento  della  prima  urbanizzazione
dell'area,  il  contributo   di   urbanizzazione   primaria   e'   da
corrispondere nella misura stabilita dal regolamento comunale di  cui
al comma 1. Nelle zone produttive  il  contributo  di  urbanizzazione
secondaria  e'  dovuto  unicamente  per   interventi   diretti   alla
realizzazione  dell'alloggio  di  servizio.  Dopo  l'ultimazione  dei
lavori, le opere di urbanizzazione  primaria  nelle  zone  produttive
sono trasferite in proprieta' al Comune.  Gli  interventi  successivi
per la manutenzione o il potenziamento delle opere di  urbanizzazione
primaria sono di competenza e a carico  del  comune  territorialmente
competente. 
      4. Con il regolamento tipo di cui all'art. 78,  comma  6,  sono
determinati: 
        a) i criteri di  calcolo  dei  contributi  di  urbanizzazione
primaria e secondaria per le costruzioni e gli impianti non destinati
ad uso residenziale, nonche' la quota degli oneri  di  urbanizzazione
eventualmente a carico della pubblica amministrazione; 
        b) i criteri di  calcolo  dei  contributi  di  urbanizzazione
eventualmente dovuti  per  gli  interventi  di  ristrutturazione  non
comportanti demolizione e ricostruzione; 
        c) i criteri di  calcolo  dei  contributi  di  urbanizzazione
primaria e secondaria per le costruzioni e  gli  impianti  utilizzati
contemporaneamente  per  due  o  piu'  attivita'   rientranti   nelle
categorie di cui all'art. 23, comma 1, lettere da b) a g); 
        d) caratteristiche e utilizzi degli edifici  o  di  parti  di
essi per i quali, in ragione del ridotto carico urbanistico,  vengono
previsti  riduzioni  o  esoneri  dai  contributi  di  urbanizzazione;
ulteriori riduzioni o esoneri possono essere  introdotti  dai  comuni
con proprio regolamento di cui all'art. 78, comma 6. 
      5. Nel caso  in  cui  il  titolo  abilitativo  si  riferisca  a
interventi che prevedono diverse destinazioni d'uso,  la  misura  del
contributo di urbanizzazione e'  determinata  sommando  tra  loro  le
quote dovute per le singole parti secondo la rispettiva destinazione. 
      6. Nel caso di  interventi  su  edifici  esistenti  comportanti
modificazioni   delle   destinazioni   d'uso,   il   contributo    di
urbanizzazione e'  calcolato  tenuto  conto  dell'eventuale  maggiore
importo  riferito  alla  nuova   destinazione   rispetto   a   quella
precedente. E' dovuta la differenza. 
      7.  L'ammontare  dell'eventuale  maggiore  importo  va   sempre
riferito ai valori stabiliti dal comune alla  data  di  rilascio  del
permesso di costruire ovvero presentazione della SCIA. 
      8. Nei  contributi  di  urbanizzazione  non  sono  comprese  le
tariffe e gli altri diritti che saranno richiesti o  che  sono  stati
richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti
elettriche, telefoniche e del gas e per ogni altro servizio pubblico. 
      9.  Qualora  gli  interventi  previsti   dallo   strumento   di
pianificazione   presentino   impatti   significativi   sui    comuni
confinanti, le entrate realizzate  ai  sensi  del  presente  articolo
devono essere utilizzate per finanziare i costi di  realizzazione  di
eventuali misure  mitigative  o  compensative,  in  base  ai  criteri
stabiliti dalla Giunta provinciale  d'intesa  con  il  Consiglio  dei
Comuni. 
      10. Nel caso in  cui  il  titolo  abilitativo  si  riferisca  a
interventi all'esterno dell'area  insediabile  di  cui  all'art.  17,
comma  3,  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  sono   a   carico
dell'interessato/interessata, a meno che vi sia  un  accordo  con  il
comune che prevede una regolamentazione in deroga. 
      11. Il contributo di urbanizzazione non e' dovuto nei  seguenti
casi: 
        a) per  i  rifugi  alpini  di  cui  all'art.  1  della  legge
provinciale 7 giugno 1982, n. 22; 
        b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse   generale   realizzate   dagli   enti    istituzionalmente
competenti, nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
privati, in attuazione di strumenti urbanistici; 
        c) per la cubatura  demolita  e  ricostruita,  se  non  viene
modificata la destinazione d'uso; 
        d) nei casi previsti dal regolamento tipo o  dal  regolamento
comunale ai sensi del comma 4, lettera d).»