Art. 33 
 
                 Sanatoria di interventi realizzati 
           in assenza o difformita' dal titolo abilitativo 
 
  1. I commi 3 e 4 dell'art. 95 della  legge  provinciale  10  luglio
2018, n. 9, sono cosi' sostituiti: 
    «3. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria  e'  soggetto
al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio  del
contributo sul costo di costruzione, ovvero, in caso di  gratuita'  a
norma  di  legge,  pari  al  contributo  sul  costo  di  costruzione.
Nell'ipotesi  di  intervento  realizzato  in  parziale   difformita',
l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera difforme
dal titolo abilitativo. Nel caso in cui il calcolo del contributo sul
costo di costruzione non sia applicabile, il rilascio del permesso in
sanatoria e' subordinato al pagamento di una somma  non  superiore  a
4.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal Comune, in
relazione all'entita' dell'intervento  medesimo.  Alla  richiesta  di
rilascio del titolo in sanatoria si applica il procedimento  previsto
all'art. 76. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 76, comma
6, l'istanza si intende rigettata. 
    4. Nei casi in cui l'intervento sia subordinato a SCIA, e risulti
conforme  alla  disciplina  urbanistica,  paesaggistica  ed  edilizia
vigente sia al momento della  realizzazione  dell'intervento  sia  al
momento  della  presentazione  della  SCIA  in  sanatoria  e  non  in
contrasto con gli strumenti  urbanistici  e  paesaggistici  adottati,
il/la  responsabile  dell'abuso  o  il  proprietario/la  proprietaria
dell'immobile puo' ottenere la sanatoria dell'intervento versando  la
somma nella misura di cui al comma 3, primo, secondo e terzo periodo.
Alla SCIA in sanatoria si applica quanto previsto all'art. 77.»