Art. 34 
 
          Interventi non autorizzati su beni paesaggistici 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 99 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
    «1. Nel caso di un intervento su  un  bene  sottoposto  a  tutela
paesaggistica  senza  la  prescritta   autorizzazione,   qualora   il
ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 86, comma 3, non
sia possibile, l'autorita' competente per il  rilascio  della  stessa
ordina  al  soggetto  responsabile  dell'abuso   l'effettuazione   di
interventi compensativi equivalenti o il pagamento  di  una  sanzione
pecuniaria, ai sensi dell'apposito regolamento di attuazione. Qualora
il danno provocato dall'intervento abusivo non risulti  completamente
eliminabile, nonostante  l'intervento  compensativo,  si  applica  in
aggiunta una sanzione pecuniaria.»