Art. 37 
 
                Posticipazione dell'entrata in vigore 
            della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 107 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
    «1. Fatto salvo quanto disposto al comma  2,  la  presente  legge
entra in vigore il 1° luglio 2020.» 
  2. Il comma 2 dell'art. 107 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
    «2. L'art. 63, comma 5, l'art. 103, comma 18, e l'art. 104, comma
2, della presente legge entrano in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione.»