Art. 37 Posticipazione dell'entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 1. Il comma 1 dell'art. 107 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' cosi' sostituito: «1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2020.» 2. Il comma 2 dell'art. 107 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' cosi' sostituito: «2. L'art. 63, comma 5, l'art. 103, comma 18, e l'art. 104, comma 2, della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.»