Art. 6 
 
             Norme regolamentari in materia urbanistica 
                        e in materia edilizia 
 
  1. Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, le parole: «dei masi  chiusi»  sono  sostituite  dalle  parole:
«delle aziende agricole». 
  2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 21 della  legge  provinciale
10 luglio 2018, n. 9, e' cosi' sostituita: 
    «a) per regolamentare l'attivita' edilizia e per il calcolo delle
superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze  relative
all'edificazione, nonche' per i  requisiti  e  standard  di  qualita'
delle infrastrutture e per gli interventi di edilizia sostenibile; in
ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione,  quest'ultima
e' comunque consentita nel  rispetto  delle  distanze  legittimamente
preesistenti  purche'  sia  effettuata  assicurando  la   coincidenza
dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello
demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo;» 
  3. La lettera c) del comma 3 dell'art. 21 della  legge  provinciale
10 luglio 2018, n. 9, e' cosi' sostituita: 
    «c) per definire le caratteristiche tecniche e i provvedimenti di
certificazione  e  monitoraggio  in  riferimento   alla   prestazione
energetica nell'edilizia e alla promozione dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, nonche' per attuare le relative direttive  europee
2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE; a tal fine sono  previsti  anche
incentivi  urbanistici  consistenti  in   possibilita'   edificatorie
aggiuntive non soltanto al fine di soddisfare le prestazioni  minime,
ma anche per  raggiungere  prestazioni  superiori,  sia  in  caso  di
recupero energetico attraverso  interventi  sul  patrimonio  edilizio
esistente, sia in caso di nuove  costruzioni.  La  cubatura  ottenuta
usufruendo degli incentivi urbanistici e'  soggetta  all'obbligo  del
vincolo ai sensi dell'art. 39. Tale obbligo non sussiste nel caso  in
cui la cubatura aggiuntiva sia utilizzata per l'ampliamento di unita'
abitative esistenti,  fermo  restando  l'obbligo  di  assunzione  del
vincolo nel caso in cui l'abitazione ampliata sia suddivisa in  tempi
successivi.» 
  4. Dopo il primo periodo del  comma  4  dell'art.  21  della  legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' aggiunto  il  seguente  periodo:
«Tale glossario viene approvato tenendo conto dei principi concordati
in sede di intesa della Conferenza unificata del 22 febbraio  2018  e
confluiti nel  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 2 marzo 2018.» 
  5. Dopo il secondo periodo del comma 5  dell'art.  21  della  legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e' aggiunto  il  seguente  periodo:
«Il regolamento edilizio tipo e' approvato tenendo conto dei principi
concordati in sede  di  intesa  della  Conferenza  unificata  del  20
ottobre 2016, nella quale e' stato approvato lo schema di regolamento
edilizio tipo.»