Art. 7 
 
                Destinazione d'uso delle costruzioni 
 
  1. Nel testo italiano della lettera a) del  comma  1  dell'art.  23
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la parola:  «residenza»
e' sostituita dalla parola: «abitazione». 
  2.  Nella  lettera  f)  del  comma  1  dell'art.  23  della   legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «dell'art. 33, commi  da
1 a 7» sono sostituite dalle parole: «dell'art. 33, commi 3, 4, 5,  e
7». 
  3. Nel testo italiano del secondo periodo del comma 3 dell'art.  23
della  legge  provinciale  10  luglio  2018,   n.   9,   la   parola:
«alberghiera» e' sostituita dalla parola: «ricettiva».