Art. 7 Destinazione d'uso delle costruzioni 1. Nel testo italiano della lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la parola: «residenza» e' sostituita dalla parola: «abitazione». 2. Nella lettera f) del comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: «dell'art. 33, commi da 1 a 7» sono sostituite dalle parole: «dell'art. 33, commi 3, 4, 5, e 7». 3. Nel testo italiano del secondo periodo del comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la parola: «alberghiera» e' sostituita dalla parola: «ricettiva».