Art. 9 
 
                           Zona produttiva 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
    «4. Per le zone produttive devono  essere  predisposti  piani  di
attuazione. Nelle aree nelle quali non sia ancora stato approvato  il
piano di attuazione sono ammissibili unicamente gli interventi di cui
all'art. 62, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il piano di attuazione
puo' limitare o escludere attivita' nella  zona  produttiva,  qualora
siano  difficilmente   compatibili   con   altre   attivita'   oppure
pregiudichino lo sviluppo e l'attrattivita' della zona produttiva. La
redazione di un piano di attuazione non e' obbligatoria nel  caso  di
ampliamento di zone  produttive  esistenti  che  non  necessitano  di
ulteriori aree per opere di urbanizzazione e per  le  zone  destinate
all'insediamento di un'unica impresa o in cui siano  state  edificate
piu' del 75 per cento delle aree.» 
  2. Il comma 5 dell'art. 27 della legge provinciale 10 luglio  2018,
n. 9, e' cosi' sostituito: 
    «5. Nella zona produttiva possono essere  realizzati  alloggi  di
servizio, qualora il piano di attuazione ne disciplini  espressamente
l'ammissibilita' e il numero. La superficie abitabile puo'  ammontare
ad  un  massimo  di  110  m²  per  azienda.  Nelle  zone   produttive
all'interno dell'area insediabile tale superfice e' aumentata  ad  un
massimo di 160 m², nel caso  in  cui  venga  realizzata  un'ulteriore
abitazione alle stesse condizioni di un  alloggio  di  servizio.  Con
regolamento di esecuzione, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, sono
definiti l'utilizzo dell'alloggio di servizio, le  attivita'  per  le
quali non sono ammessi  alloggi  di  servizio,  nonche'  il  rapporto
minimo  fra  la  superficie  aziendale  e  la  superficie  abitabile.
L'alloggio di servizio e' parte inscindibile dell'immobile aziendale.
L'alienazione, il trasferimento di tali alloggi di servizio, in  modo
separato, o la costituzione di diritti reali sugli  stessi  non  sono
ammissibili. Il rilascio del titolo abilitativo per la  realizzazione
dell'alloggio di servizio e' condizionato alla  presentazione  di  un
atto unilaterale d'obbligo,  mediante  il  quale  il  proprietario/la
proprietaria  autorizza  il  comune  ad  annotare   il   vincolo   di
inscindibilita' nel libro fondiario. L'annotazione  viene  fatta  dal
comune a spese del proprietario/della proprietaria.»