Art. 3 Soggetti attuatori 1. I soggetti attuatori della presente legge regionale sono individuati in: a) presidenza della giunta regionale; b) presidenza del consiglio regionale; c) Dipartimento regionale politiche della persona. 2. I soggetti attuatori organizzano ed attivano congiuntamente il piano delle iniziative, provvedendo al relativo coordinamento tecnico ed organizzativo.