Art. 3 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1.  I  soggetti  attuatori  della  presente  legge  regionale  sono
individuati in: 
  a) presidenza della giunta regionale; 
  b) presidenza del consiglio regionale; 
  c) Dipartimento regionale politiche della persona. 
  2. I soggetti attuatori organizzano ed attivano  congiuntamente  il
piano delle iniziative, provvedendo al relativo coordinamento tecnico
ed organizzativo.