Art. 4 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati, a regime, in euro 10.000,00 si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, mediante imputazione della spesa sulla missione 01 - programma 02 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 della Regione Basilicata. 2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale. 3. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare eventuali variazioni del bilancio per la creazione o l'individuazione del pertinente capitolo di bilancio, in coerenza con la natura della spesa e con le disposizioni di legge.