Art. 4 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge,
quantificati, a regime, in euro 10.000,00 si provvede,  per  ciascuno
degli esercizi finanziari 2019, 2020  e  2021,  mediante  imputazione
della spesa  sulla  missione  01  -  programma  02  del  bilancio  di
previsione  finanziario  per  il  triennio  2019/2021  della  Regione
Basilicata. 
  2. Per gli anni successivi si provvede  con  apposito  stanziamento
determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale. 
  3. La  giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  apportare  eventuali
variazioni del bilancio  per  la  creazione  o  l'individuazione  del
pertinente capitolo di bilancio, in  coerenza  con  la  natura  della
spesa e con le disposizioni di legge.