Art. 7 Abrogazioni e norme finali 1. I commi 8-bis, 8-ter, 8-quater dell'art. 2 della legge regionale n. 31 del 2010, sono abrogati. Fino all'entrata in vigore del decreto presidenziale di cui all'art. 1, comma 1, l'Ufficio di Gabinetto resta disciplinato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 79404/11A1, che ne reca l'organizzazione transitoria in attesa del complessivo riordino degli uffici di diretta collaborazione. 2. I commi 1, 6, 7, 8 e 8-bis dell'art. 16 della legge regionale n. 12 del 1996 e l'art. 35 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2003), sono o restano abrogati. 3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 12 del 1996 e' cosi' sostituito: «4. Nel rispetto del principio di rotazione e temporaneita', l'incarico di dirigente generale e' conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile una sola volta per la medesima struttura apicale.». 4. I commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 12 del 1996, sono o restano abrogati. 5. Nella legislazione regionale, tutti i riferimenti normativi al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vanno considerati come rinvii mobili al testo vigente delle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento di delegificazione di cui all'art. 2, comma 1, in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla medesima disposizione di legge e al fine di aggiornare la legislazione regionale al testo vigente del decreto legislativo n. 165 del 2001, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni) e i successivi decreti di attuazione, la Giunta regionale redige, secondo quanto previsto dall'art. 57 dello statuto regionale, il testo unico delle norme di legge in materia di organizzazione, funzionamento e procedimento amministrativo. Per le norme di adeguamento alla legislazione statale di riferimento, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, che non risultino vincolate nel loro contenuto, la Giunta regionale presenta in Consiglio un disegno di legge di integrazione e correzione di detto testo unico. 7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 2 dello statuto, le successive modifiche alla legislazione regionale generale in materia di organizzazione, funzionamento e procedimento amministrativo sono presentate in forma di novella al testo unico di riordino di cui al comma 6. Al rispetto di questo criterio permanente di riordino legislativo si procede anche in sede di coordinamento formale del testo dei progetti di legge a norma dell'art. 81 del regolamento interno del Consiglio regionale.