Art. 11 
 
                        Modifiche all'art. 14 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 14 del regolamento regionale 10/R/2007
sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis.   Qualora   l'azienda    disponga    di    piu'    Unita'
tecniche-economiche  (UTE),  la  verifica  di  cui  al  comma  5   e'
effettuata per ciascuna UTE separatamente. 
    5-ter. I terreni in asservimento oltre il raggio di 30  km  dalla
struttura di stoccaggio dell'UTE, sono conteggiati  nel  calcolo  del
quantitativo medio aziendale di azoto di  cui  al  comma  5  solo  in
presenza di una relazione, sottoscritta da un  tecnico  abilitato  ed
allegata alla comunicazione, che illustri l'organizzazione  aziendale
del cantiere di trasporto e distribuzione in campo, anche in  termini
di tempi e costi di gestione.».