Art. 11 Modifiche all'art. 14 del regolamento regionale 10/R/2007 1. Dopo il comma 5 dell'art. 14 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Qualora l'azienda disponga di piu' Unita' tecniche-economiche (UTE), la verifica di cui al comma 5 e' effettuata per ciascuna UTE separatamente. 5-ter. I terreni in asservimento oltre il raggio di 30 km dalla struttura di stoccaggio dell'UTE, sono conteggiati nel calcolo del quantitativo medio aziendale di azoto di cui al comma 5 solo in presenza di una relazione, sottoscritta da un tecnico abilitato ed allegata alla comunicazione, che illustri l'organizzazione aziendale del cantiere di trasporto e distribuzione in campo, anche in termini di tempi e costi di gestione.».