Art. 13 Modifiche all'art. 22 del regolamento regionale 10/R/2007 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 22 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «dall'attivita' agricola,» sono inserite le seguenti: «compresi i terreni ritirati dalla produzione per piu' di un anno; e'». 2. Dopo la lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 22 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le seguenti: «i-ter) nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, cosi' come identificata dal regolamento regionale 15/R/2006, salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari (PUFF) di cui all'allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di letami e' sempre vietato; i-quater) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.».