Art. 13 
 
                        Modifiche all'art. 22 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Alla lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  22  del  regolamento
regionale 10/R/2007 dopo le parole: «dall'attivita'  agricola,»  sono
inserite le seguenti: «compresi i terreni ritirati  dalla  produzione
per piu' di un anno; e'». 
  2. Dopo la lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 22 del  regolamento
regionale 10/R/2007 sono aggiunte le seguenti: 
    «i-ter) nella zona di rispetto delle aree di  salvaguardia  delle
acque  destinate  al  consumo  umano,  cosi'  come  identificata  dal
regolamento regionale 15/R/2006, salvo che l'utilizzo agronomico  sia
effettuato sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nei  Piani  di
utilizzazione dei fertilizzanti e  dei  fitosanitari  (PUFF)  di  cui
all'allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela  assoluta
lo spandimento di letami e' sempre vietato; 
    i-quater)  sui  terreni  oggetto  di  utilizzo   agronomico   dei
fanghi.».