Art. 16 Modifiche all'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 1. Al comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «e dei fanghi» sono soppresse. 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «i fertilizzanti,» sono inserite le seguenti: «i digestati palabili,». 3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «i fanghi e le acque reflue» sono sostituite dalle seguenti: «i digestati non palabili, le acque reflue distribuiti su terreni diversi da quelli di cui al punto c)». 4. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «i materiali ad essi assimilati» sono inserite le seguenti: «, i digestati non palabili». 5. Al comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «62 giorni» e le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «28 giorni».