Art. 16 
 
                        Modifiche all'art. 25 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale  10/R/2007  le
parole: «e dei fanghi» sono soppresse. 
  2. Alla lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  25  del  regolamento
regionale 10/R/2007 dopo le parole: «i fertilizzanti,» sono  inserite
le seguenti: «i digestati palabili,». 
  3. Alla lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  25  del  regolamento
regionale 10/R/2007 le parole: «i fanghi  e  le  acque  reflue»  sono
sostituite dalle seguenti: «i digestati non palabili, le acque reflue
distribuiti su terreni diversi da quelli di cui al punto c)». 
  4. Alla lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  25  del  regolamento
regionale 10/R/2007 dopo le parole: «i materiali ad essi  assimilati»
sono inserite le seguenti: «, i digestati non palabili». 
  5. Al comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale  10/R/2007  le
parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «62 giorni» e  le
parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «28 giorni».