Art. 17 
 
                        Modifiche all'art. 26 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Dopo il comma 2-bis)  dell'art.  26  del  regolamento  regionale
10/R/2007 sono inseriti i seguenti: 
    «2-ter.   Qualora   l'azienda    disponga    di    piu'    Unita'
tecniche-economiche  (UTE),  la  verifica  di  cui  al  comma  2   e'
effettuata per ciascuna UTE separatamente. 
    2-quater. I terreni in asservimento oltre  il  raggio  di  30  km
dalla struttura di stoccaggio dell'UTE, sono conteggiati nel  calcolo
del quantitativo medio aziendale di azoto di cui al comma 5  solo  in
presenza di una relazione, sottoscritta da un  tecnico  abilitato  ed
allegata alla comunicazione, che illustri l'organizzazione  aziendale
del cantiere di trasporto e distribuzione in campo, anche in  termini
di tempi e costi di gestione.». 
  2. Al comma 4 dell'art. 26 del regolamento regionale  10/R/2007  le
parole: «e fanghi» sono soppresse.