Art. 18 
 
                        Modifiche all'art. 27 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 27 del regolamento regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: «3. I controlli cartolari sono  raccomandati
per almeno il 10 per cento delle comunicazioni o degli  aggiornamenti
effettuati nell'anno solare e quelli aziendali per almeno  il  4  per
cento.  I  controlli   cartolari   riguardano   anche   il   rispetto
dell'obbligo  di  comunicazione,  sulla  base  dei  dati   zootecnici
presenti nei fascicoli aziendali. I controlli  aziendali  comprendono
anche  le  analisi  dei  suoli  dei  comprensori  piu'   intensamente
coltivati al fine di valutare la  presenza  di  eccessi  di  azoto  e
fosforo applicati al terreno.».