Art. 18 Modifiche all'art. 27 del regolamento regionale 10/R/2007 1. Il comma 3 dell'art. 27 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «3. I controlli cartolari sono raccomandati per almeno il 10 per cento delle comunicazioni o degli aggiornamenti effettuati nell'anno solare e quelli aziendali per almeno il 4 per cento. I controlli cartolari riguardano anche il rispetto dell'obbligo di comunicazione, sulla base dei dati zootecnici presenti nei fascicoli aziendali. I controlli aziendali comprendono anche le analisi dei suoli dei comprensori piu' intensamente coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno.».