Art. 2 
 
                        Modifiche all'art. 2 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento  regionale
10/R/2007 e' sostituita dalla  seguente:  «a)  accumuli:  i  depositi
temporanei di letami e ammendanti di cui al  decreto  legislativo  29
aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in  materia
di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009,  n.
88) idonei all'impiego,  effettuati  nel  rispetto  delle  condizioni
stabilite all'art. 11;». 
  2. Alla  fine  della  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  2  del
regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «e le  nuove
aziende che derivano da una mera variazione di titolarita'  o  natura
giuridica di un'azienda preesistente, ovvero  dalla  cessione  di  un
ramo  produttivo  della  stessa,  senza  modifiche  della   capacita'
zootecnica o delle strutture». 
  3. Alla  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  2  del  regolamento
regionale 10/R/2007 le parole: «strutturali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle strutture di stoccaggio». 
  4. Alla  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  2  del  regolamento
regionale 10/R/2007 le parole: «soggetti alla  vigente  normativa  in
materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «previsti al punto 6.6 dell'allegato  VIII
alla parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152
(Norme in materia ambientale). 
  5. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento  regionale
10/R/2007 e' sostituita dalla seguente: «g) azienda ricadente in zona
vulnerabile da nitrati: l'azienda con piu' del  25  per  cento  della
superficie agricola utilizzata (SAU) in conduzione ricadente in  zona
designata come vulnerabile da nitrati di  origine  agricola.  Qualora
l'azienda disponga di piu'  Unita'  tecniche-economiche  (UTE),  tale
classificazione si applica a ciascuna UTE separatamente;». 
  6. Alla  fine  della  lettera  k)  del  comma  1  dell'art.  2  del
regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte  le  parole:  «,  cosi'
come specificato all'allegato I». 
  7. Alla  fine  della  lettera  m)  del  comma  1  dell'art.  2  del
regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «e/o  reflui
provenienti da attivita' di piscicoltura d'acqua dolce». 
  8. La lettera o) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento  regionale
10/R/2007  e'  sostituita  dalla  seguente:  «o)  fanghi:  i   fanghi
provenienti dai processi di  depurazione  delle  acque  reflue,  come
definiti dal decreto legislativo n. 99/1992;». 
  9. Dopo la lettera r) del  comma  1  dell'art.  2  del  regolamento
regionale  10/R/2007  e'  inserita  la  seguente:  «r-bis)   lettiera
permanente: lettiera zootecnica che viene rimossa  e  sostituita  non
prima di trenta giorni;». 
  10. Al numero 5) della lettera s)  del  comma  1  dell'art.  2  del
regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «. Le acque di lavaggio di
strutture,  attrezzature  ed  impianti  zootecnici,  non   contenenti
sostanze pericolose, se mescolate ad effluenti zootecnici  e  qualora
destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; in caso
contrario, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di  cui  al
capo II del titolo II» sono soppresse. 
  11. Dopo il numero 5) della lettera s) del comma 1 dell'art. 2  del
regolamento regionale 10/R/2007 e' inserito il seguente:  «5-bis)  le
acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti  zootecnici,
purche' non contenenti le sostanze di cui alla tab. 1/A  del  decreto
legislativo 13 ottobre  2015,  n.  172  (Attuazione  della  direttiva
2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto  riguarda
le sostanze prioritarie nel settore della politica delle  acque),  se
mescolate ad effluenti zootecnici e  qualora  destinate  ad  utilizzo
agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai  liquami,  esse
sono assoggettate alle disposizioni di cui  al  capo  II  del  titolo
II;». 
  12. Alla lettera  v)  del  comma  1  dell'art.  2  del  regolamento
regionale 10/R/2007 dopo le parole:  «compresi  lo  stoccaggio»  sono
aggiunte le seguenti: «, l'acidificazione». 
  13. Alla fine  della  lettera  x)  del  comma  1  dell'art.  2  del
regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le  parole:  «I  titoli
d'uso devono sempre  essere  comprovati  da  apposita  documentazione
depositata in fascicolo. Nel caso dell'asservimento, il titolo  d'uso
puo' essere concesso solo dal conduttore del terreno.».