Art. 2 Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituita dalla seguente: «a) accumuli: i depositi temporanei di letami e ammendanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) idonei all'impiego, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 11;». 2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «e le nuove aziende che derivano da una mera variazione di titolarita' o natura giuridica di un'azienda preesistente, ovvero dalla cessione di un ramo produttivo della stessa, senza modifiche della capacita' zootecnica o delle strutture». 3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «strutturali» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture di stoccaggio». 4. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento» sono sostituite dalle seguenti: «previsti al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 5. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituita dalla seguente: «g) azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con piu' del 25 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) in conduzione ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Qualora l'azienda disponga di piu' Unita' tecniche-economiche (UTE), tale classificazione si applica a ciascuna UTE separatamente;». 6. Alla fine della lettera k) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «, cosi' come specificato all'allegato I». 7. Alla fine della lettera m) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «e/o reflui provenienti da attivita' di piscicoltura d'acqua dolce». 8. La lettera o) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituita dalla seguente: «o) fanghi: i fanghi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue, come definiti dal decreto legislativo n. 99/1992;». 9. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 e' inserita la seguente: «r-bis) lettiera permanente: lettiera zootecnica che viene rimossa e sostituita non prima di trenta giorni;». 10. Al numero 5) della lettera s) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; in caso contrario, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al capo II del titolo II» sono soppresse. 11. Dopo il numero 5) della lettera s) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 e' inserito il seguente: «5-bis) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, purche' non contenenti le sostanze di cui alla tab. 1/A del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 (Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque), se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, esse sono assoggettate alle disposizioni di cui al capo II del titolo II;». 12. Alla lettera v) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «compresi lo stoccaggio» sono aggiunte le seguenti: «, l'acidificazione». 13. Alla fine della lettera x) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «I titoli d'uso devono sempre essere comprovati da apposita documentazione depositata in fascicolo. Nel caso dell'asservimento, il titolo d'uso puo' essere concesso solo dal conduttore del terreno.».