Art. 21 
 
                    Sostituzione dell'allegato I 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. L'allegato I del regolamento regionale 10/R/2007  e'  sostituito
dal seguente:  «Allegato I 
Parte   A.   Caratterizzazione   degli   effluenti    zootecnici    e
dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento. 
Valutazione della quantita' di effluente zootecnico prodotta. 
 
Tabella 1 - Quantita' di effluente zootecnico prodotta per unita'  di
peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  I dati in tabella 1 corrispondono a quelli riscontrati con maggiore
frequenza  a  seguito  di  misure  dirette  effettuate  in   numerosi
allevamenti, appartenenti  ad  una  vasta  gamma  di  casi  quanto  a
indirizzo produttivo e a tipologia  di  stabulazione,  e  sono  stati
adottati a scala nazionale dal decreto ministeriale 7 aprile 2006. La
stima relativa alla produzione volumetrica di letame fa riferimento a
quantita'  medie  di  lettiera  utilizzate  nella   normale   pratica
gestionale dell'allevamento; poiche' per le tipologie di stabulazione
dei  bovini  si  riscontrano  pratiche  gestionali   della   lettiera
estremamente  variabili,  sono  stati  adottati  i  range  di  valori
derivanti  dai  risultati  del  progetto  di   ricerca   «Valutazione
dell'escrezione    azotata    degli    allevamenti    zootecnici    -
Approfondimenti  per  il  Piemonte»  (U.O.  Universita'  di   Torino,
coordinatore prof. Zoccarato). I dati di produzione  volumetrica  dei
reflui dei tacchini  derivano  invece  da  valutazioni  di  dettaglio
effettuate dalla Regione Veneto presso  un  numero  significativo  di
allevamenti,    svolte    sulla     base     della     documentazione
tecnico-produttiva e fiscale per appurare i valori piu' aderenti alla
situazione reale delle aziende. I valori cosi'  definiti  sono  stati
aggiornati sulla base del giudizio esperto di tecnici del settore che
operano  sul  territorio  regionale,  con  l'obiettivo  di  mantenere
coerenti i dati tabellari rispetto alle pratiche gestionali  adottate
nelle aziende. 
  Qualora ritenga validi per il proprio allevamento valori diversi da
quelli  riportati,  il  legale   rappresentante   dell'azienda   puo'
presentare alla Provincia competente  per  territorio  una  relazione
tecnica   sottoscritta   da   un    professionista    che    illustri
dettagliatamente: 
    a) materiali e metodi utilizzati per la  definizione  dei  valori
aziendali relativi all'effluente zootecnico prodotto; 
    b) risultati di  studi  e  ricerche  presenti  nella  letteratura
scientifica atti a dimostrare l'affidabilita' dei dati riscontrati  e
la buona confrontabilita' coi risultati  ottenuti  in  altre  realta'
aziendali; 
    c) programma di monitoraggio per il  controllo,  nel  tempo,  del
mantenimento dei valori  dichiarati;  la  provincia  puo'  richiedere
l'adozione di appositi sistemi di controllo e la presentazione di  un
report periodico di monitoraggio. 
  Qualora la relazione sia ritenuta valida, l'azienda potra' adottare
i valori aziendali per la presentazione della  comunicazione  finche'
le attivita'  di  monitoraggio  periodico  confermeranno  i  suddetti
valori. 
  La consistenza zootecnica media viene calcolata come segue:  numero
di capi presenti x giorni di presenza in azienda/365. 
  Qualora gli animali siano  allevati  a  cicli,  la  formula  e'  la
seguente: 
    suini: numero di capi accasati per  ciclo  x  giorni  durata  del
ciclo x numero di cicli annui/365; 
    avicoli: numero medio di capi accasati per ciclo. 
  In quest'ultimo caso il  peso  vivo  medio  per  capo  deve  essere
valutato tenendo conto dei giorni di durata del ciclo e del numero di
cicli annui per ciascuna categoria di peso in uscita. 
  Non  sono  conteggiate  le  acque   di   lavaggio   di   strutture,
attrezzature  ed  impianti  zootecnici  (es.  acque  della  sala   di
mungitura, impianti di lavaggio uova, ecc); per  la  valutazione  del
fabbisogno  aziendale  di  capacita'  di  stoccaggio   queste   acque
aggiuntive devono essere conteggiate,  stimandole  sulla  base  della
specifica situazione aziendale. 
  La valutazione delle acque meteoriche convogliate nelle  vasche  di
stoccaggio viene svolta come segue: mc = superficie che raccoglie  le
acque piovane (mq) x piovosita' (mm)/2/1000. 
  Per il Piemonte si puo' assumere una piovosita' media annua pari  a
800 mm. 
Dimensionamento della platea di stoccaggio degli effluenti palabili. 
  Il  dimensionamento  della  platea  di  stoccaggio  dei   materiali
palabili dev'essere funzionale al tipo di  materiale  stoccato  (Tab.
2), all'eventuale presenza di cordoli (Tab. 3)  nonche'  alla  durata
minima dello stoccaggio prevista. Il  calcolo  della  superficie  (in
metri  quadri)  di  platea  necessaria  viene  svolto   come   segue:
superficie (mq) = volume effluente da stoccare  (mc)/[(altezza  media
del cordolo (m) x fattore cubatura) + coefficiente di  impilabilita']
x capacita' minima di stoccaggio (gg)/365. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Parte D. Modalita' di aggiornamento periodico dei dati. 
  In   considerazione   dell'esigenza   di   prevedere    forme    di
semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura, anche
tramite l'integrazione con le informazioni  gia'  presenti  nel  SIAP
(Sistema  informativo  agricolo  piemontese),  nonche'  di  mantenere
coerenti  nel  tempo  i  dati   tabellari   rispetto   all'evoluzione
tecnologica  e  gestionale  nelle  aziende  e  all'incremento   delle
conoscenze scientifiche in campo agro-ambientale, le tabelle  di  cui
al  presente  allegato,  in   considerazione   del   loro   contenuto
essenzialmente  tecnico,  possono   essere   oggetto   di   periodico
adeguamento con determinazione del dirigente del  competente  settore
in materia di agricoltura, d'intesa con la  Direzione  competente  in
materia di ambiente.».