Art. 22 Modifiche all'allegato II del regolamento regionale 10/R/2007 1. La Parte A-bis (Contenuti della comunicazione di utilizzo agronomico del digestato) dell'allegato II del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituita dalla seguente: «Parte A-bis (Contenuti della comunicazione di utilizzo agronomico del digestato). - 1. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio e' tenuta a presentare la comunicazione di cui all'art. 3 del regolamento 10/R/2007 fornendo almeno le seguenti informazioni: a) titolo autorizzativo e localizzazione dell'impianto, compresi i fabbricati che lo compongono, ed identificazione dell'impresa che lo gestisce, compreso l'elenco dei soci quando il soggetto e' collettivo; b) elenco dei terreni su cui svolge l'utilizzo agronomico; c) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto (agro-zootecnico, agro-industriale), specificandone il quantitativo annuo, la forma fisica (palabile, non palabile), il tenore di azoto e degli altri parametri analitici di cui all'allegato VI-bis, punto 2; d) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificandone il quantitativo annuo, il tenore di azoto e l'origine; nel caso del digestato agro-industriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso all'impianto rispettano i requisiti indicati all'allegato VI-bis, punto 2; e) elenco dei soggetti terzi a cui viene ceduto digestato. 2. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza effettuarne in proprio l'utilizzo agronomico e' tenuta a presentare la comunicazione di cui all'art. 3 del regolamento 10/R/2007 fornendo gli elementi di cui al punto 1, lettere a), c), d) ed e). 3. L'impresa che effettua l'utilizzo agronomico di digestato considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice e' tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per gli effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa ritira contenga azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle soglie di esonero previste.». 2. La Parte B (Redazione del Piano di utilizzazione agronomica) dell'allegato II del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituita dalla seguente: «Parte B (Redazione del Piano di utilizzazione agronomica). - Il Piano di utilizzazione agronomica e' uno strumento che raccoglie le informazioni utili a dimostrare l'equilibrio tra: 1) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture; 2) l'apporto di azoto alle colture, proveniente dall'ambiente e dalla fertilizzazione. Tale equilibrio viene verificato tramite l'elaborazione di diverse metodologie di bilancio, in funzione della tipologia delle aziende tenute alla sua redazione (art. 4 del regolamento 10R/2007) e del tipo di indicatore ricercato. Si illustra qui la metodologia di calcolo per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica, sia nella forma completa (PUA) che semplificata (PUAS). Le indicazioni tecniche operative per l'utilizzo dell'applicativo informatico, nonche' tutte le tabelle di riferimento, sono fornite con determinazione del dirigente del competente Settore della Dir. Agricoltura, in accordo con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 12 ottobre 2009, n. 30-12335. Redazione del Piano di utilizzazione agronomica in forma completa (PUA). Il Piano di utilizzazione agronomica in forma completa (PUA) elabora due diverse metodologie di bilancio: la prima si basa sull'equazione (1), e pone a confronto il fabbisogno prevedibile di azoto per la nutrizione delle colture con l'azoto fornito dall'agro-ambiente e dalla fertilizzazione. La seconda metodologia si basa sull'equazione (2), e pone a confronto l'azoto allontanato dall'azienda e l'azoto apportato in campo, trascurando i flussi interni al sistema suolo/pianta. L'equazione di bilancio a scala aziendale permette di verificare il raggiungimento degli obiettivi richiesti all'azienda per il buon utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento; con l'equazione di bilancio a scala colturale, pur non esistendo per l'azienda un obiettivo da soddisfare, si fornisce uno strumento tecnico di maggior dettaglio che permette l'eventuale affinamento delle valutazioni agronomiche, sulla base della fornitura di azoto dall'agro-ambiente (suolo, residui colturali, ecc), come previsto anche dall'allegato II del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Parte di provvedimento in formato grafico Redazione del Piano di utilizzazione agronomica in forma semplificata (PUAS). La metodologia di calcolo del Piano di utilizzazione agronomica in forma semplificata (PUAS) e' la medesima del PUA, ma la voce di bilancio Nc viene trascurata, ed il coefficiente ko e' fisso, pari al valore di efficienza media. Indici finali del Piano di utilizzazione agronomica. Il Piano di utilizzazione agronomica completo (PUA) si intende verificato quando: 1. il coefficiente di efficienza aziendale, calcolato come media ponderata degli apporti di effluente zootecnico nell'anno solare sulle superfici in conduzione, e' almeno pari al 55%. 2. il surplus di bilancio a scala aziendale non eccede i 97 kg/ha per i terreni in ZVN, e i 173 kg/ha per i terreni fuori ZVN. Il Piano di utilizzazione agronomica semplificato (PUAS) si intende verificato quando: il surplus di bilancio a scala aziendale non eccede i 97 kg/ha per i terreni in ZVN, e i 173 kg/ha per i terreni fuori ZVN.».