Art. 22 
 
                      Modifiche all'allegato II 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. La  Parte  A-bis  (Contenuti  della  comunicazione  di  utilizzo
agronomico del digestato) dell'allegato II del regolamento  regionale
10/R/2007 e' sostituita dalla seguente: «Parte A-bis (Contenuti della
comunicazione di utilizzo agronomico del digestato). -  1.  L'impresa
che  produce  digestato  considerato  sottoprodotto  e  ne   effettua
l'utilizzo  agronomico  in  proprio  e'  tenuta   a   presentare   la
comunicazione di cui all'art. 3 del  regolamento  10/R/2007  fornendo
almeno le seguenti informazioni: 
    a) titolo autorizzativo e localizzazione dell'impianto,  compresi
i fabbricati che lo compongono, ed identificazione  dell'impresa  che
lo gestisce,  compreso  l'elenco  dei  soci  quando  il  soggetto  e'
collettivo; 
    b) elenco dei terreni su cui svolge l'utilizzo agronomico; 
    c) indicazione  del  tipo  di  digestato  prodotto  dall'impianto
(agro-zootecnico, agro-industriale), specificandone  il  quantitativo
annuo, la forma fisica (palabile, non palabile), il tenore di azoto e
degli altri parametri analitici di cui all'allegato VI-bis, punto 2; 
    d)  indicazione  delle  matrici  in  ingresso   all'impianto   di
digestione  anaerobica,  specificandone  il  quantitativo  annuo,  il
tenore di azoto e l'origine; nel caso del digestato agro-industriale,
elementi atti a dimostrare che le matrici  in  ingresso  all'impianto
rispettano i requisiti indicati all'allegato VI-bis, punto 2; 
    e) elenco dei soggetti terzi a cui viene ceduto digestato. 
  2. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto  senza
effettuarne in proprio l'utilizzo agronomico e' tenuta  a  presentare
la comunicazione di cui all'art. 3 del regolamento 10/R/2007 fornendo
gli elementi di cui al punto 1, lettere a), c), d) ed e). 
  3.  L'impresa  che  effettua  l'utilizzo  agronomico  di  digestato
considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice e'
tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per  gli
effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa  ritira  contenga
azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle  soglie  di
esonero previste.». 
  2. La Parte B (Redazione del  Piano  di  utilizzazione  agronomica)
dell'allegato II del regolamento regionale  10/R/2007  e'  sostituita
dalla seguente:  «Parte  B  (Redazione  del  Piano  di  utilizzazione
agronomica). -  Il Piano di utilizzazione agronomica e' uno strumento
che raccoglie le informazioni utili a dimostrare l'equilibrio tra: 
    1) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture; 
    2) l'apporto di azoto alle colture, proveniente  dall'ambiente  e
dalla fertilizzazione. 
  Tale equilibrio viene verificato tramite l'elaborazione di  diverse
metodologie di bilancio, in funzione della  tipologia  delle  aziende
tenute alla sua redazione (art. 4 del  regolamento  10R/2007)  e  del
tipo di indicatore ricercato. 
  Si illustra qui la metodologia di  calcolo  per  la  redazione  del
Piano di utilizzazione agronomica, sia nella forma completa (PUA) che
semplificata (PUAS). 
  Le indicazioni tecniche operative per  l'utilizzo  dell'applicativo
informatico, nonche' tutte le tabelle di  riferimento,  sono  fornite
con determinazione del dirigente del competente  Settore  della  Dir.
Agricoltura, in accordo con quanto disposto dalla deliberazione della
Giunta regionale del 12 ottobre 2009, n. 30-12335. 
Redazione del Piano di utilizzazione  agronomica  in  forma  completa
(PUA). 
  Il Piano  di  utilizzazione  agronomica  in  forma  completa  (PUA)
elabora due  diverse  metodologie  di  bilancio:  la  prima  si  basa
sull'equazione (1), e pone a confronto il fabbisogno  prevedibile  di
azoto  per  la  nutrizione  delle   colture   con   l'azoto   fornito
dall'agro-ambiente e dalla fertilizzazione. La seconda metodologia si
basa sull'equazione (2),  e  pone  a  confronto  l'azoto  allontanato
dall'azienda e l'azoto  apportato  in  campo,  trascurando  i  flussi
interni al sistema suolo/pianta. 
  L'equazione di bilancio a scala aziendale permette di verificare il
raggiungimento degli obiettivi  richiesti  all'azienda  per  il  buon
utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;  con  l'equazione
di bilancio a scala colturale, pur non  esistendo  per  l'azienda  un
obiettivo da soddisfare, si fornisce uno strumento tecnico di maggior
dettaglio che  permette  l'eventuale  affinamento  delle  valutazioni
agronomiche, sulla base della fornitura di  azoto  dall'agro-ambiente
(suolo, residui colturali, ecc), come previsto anche dall'allegato II
del decreto ministeriale 7 aprile 2006. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Redazione del Piano di utilizzazione agronomica in forma semplificata
(PUAS). 
  La metodologia di calcolo del Piano di utilizzazione agronomica  in
forma semplificata (PUAS) e' la medesima  del  PUA,  ma  la  voce  di
bilancio Nc viene trascurata, ed il coefficiente ko e' fisso, pari al
valore di efficienza media. 
Indici finali del Piano di utilizzazione agronomica. 
  Il Piano di utilizzazione  agronomica  completo  (PUA)  si  intende
verificato quando: 
    1. il coefficiente di efficienza aziendale, calcolato come  media
ponderata degli apporti  di  effluente  zootecnico  nell'anno  solare
sulle superfici in conduzione, e' almeno pari al 55%. 
    2. il surplus di bilancio a scala aziendale non eccede i 97 kg/ha
per i terreni in ZVN, e i 173 kg/ha per i terreni fuori ZVN. 
  Il Piano di utilizzazione agronomica semplificato (PUAS) si intende
verificato quando: il surplus  di  bilancio  a  scala  aziendale  non
eccede i 97 kg/ha per i terreni in ZVN, e i 173 kg/ha per  i  terreni
fuori ZVN.».