Art. 23 
 
                   Sostituzione dell'allegato III 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. L'allegato III del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito
dalla seguente: «Allegato III (Registrazione delle fertilizzazioni  e
documenti di trasporto). 
Parte A - Registrazione delle fertilizzazioni. 
  Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i  principi  agronomici
presentati nel Piano di utilizzazione agronomica e le  operazioni  di
fertilizzazione effettuate, le  aziende  tenute  alla  redazione  del
Piano  stesso,  sia  in  forma  completa  che  semplificata,   devono
registrare  le  operazioni  di  fertilizzazione,  sia  organiche  che
minerali, e conservare il relativo registro  per  un  minimo  di  tre
anni. La registrazione delle operazioni di  fertilizzazione  organica
deve riguardare sia i terreni condotti che quelli asserviti. 
  Le registrazioni devono essere effettuate entro sette giorni  dalla
data dell'operazione di fertilizzazione; il relativo registro,  anche
solo in modalita' digitale, deve essere  conservato  in  azienda  per
almeno tre anni e tenuto a disposizione delle autorita'  preposte  al
controllo. 
  Le aziende ricadenti in ZVN,  diverse  da  quelle  suindicate,  che
dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono  anch'esse  tenute  alla
compilazione  e  conservazione  del  registro  delle  operazioni   di
fertilizzazione di  cui  sopra.  In  alternativa  al  registro  delle
fertilizzazioni, tali aziende possono  conservare  la  documentazione
giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati,  purche'  se
ne possa desumere la quantita' di unita' fertilizzanti utilizzata. 
Parte B - Documenti di trasporto. 
  Al fine di una corretta movimentazione degli  effluenti  zootecnici
e/o delle acque reflue, il trasporto degli  stessi  tramite  la  rete
viaria   pubblica   (autostrade,   superstrade,    strade    statali,
provinciali, comunali)¹ puo' avvenire solo in presenza della seguente
documentazione di accompagnamento: 
    Trasporto all'interno della medesima impresa. 
    Per  le  imprese  tenute   alla   comunicazione,   il   trasporto
all'interno della medesima impresa, su terreni condotti o  asserviti,
o tra centri aziendali della medesima impresa, indipendentemente  dal
soggetto che lo effettua (impresa stessa o soggetto terzo),  richiede
la sola copia della comunicazione aziendale. 
    Trasporto da un'impresa ad un'altra impresa. 
    Il trasporto da un'impresa agricola e/o di trattamento  (cedente)
verso un'altra impresa  agricola  e/o  di  trattamento  (acquirente),
indipendentemente   dal   soggetto   che   lo    effettua    (impresa
cedente/acquirente o soggetto terzo),  richiede  la  presenza  di  un
documento di accompagnamento che contenga almeno i seguenti elementi: 
      1. estremi identificativi dell'impresa da  cui  si  origina  il
materiale trasportato; 
      2. natura e quantita' del materiale trasportato; 
      3. gli estremi identificativi dell' azienda destinataria; 
      4. gli estremi identificativi del trasportatore e del mezzo  di
trasporto; 
      5. la data di uscita del materiale trasportato. 
  Il documento di accompagnamento deve  essere  compilato  prima  del
trasporto. La compilazione e'  a  cura  dell'impresa  cedente,  fatti
salvi diversi accordi assunti tra le parti. Copia  del  documento  va
conservata presso l'impresa cedente, l'impresa acquirente e l'impresa
trasportatrice, e tenuta a disposizione per eventuali  controlli.  Il
documento di accompagnamento puo' essere sostituito dal documento  di
trasporto  o  da  documentazione  valida  ai  fini  fiscali,  purche'
contenga le informazioni sopra indicate. Nel  caso  siano  effettuati
piu' trasporti verso una medesima impresa acquirente, il documento di
accompagnamento puo' essere unico, qualora contenga  le  informazioni
relative alla natura e alla quantita' di  materiale  trasportato  per
ciascun trasporto effettuato. 
 
  _____ 
  ¹ Non costituisce trasporto sulla rete viaria pubblica il  semplice
attraversamento della medesima.».