Art. 23 Sostituzione dell'allegato III del regolamento regionale 10/R/2007 1. L'allegato III del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dalla seguente: «Allegato III (Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto). Parte A - Registrazione delle fertilizzazioni. Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione agronomica e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione, sia organiche che minerali, e conservare il relativo registro per un minimo di tre anni. La registrazione delle operazioni di fertilizzazione organica deve riguardare sia i terreni condotti che quelli asserviti. Le registrazioni devono essere effettuate entro sette giorni dalla data dell'operazione di fertilizzazione; il relativo registro, anche solo in modalita' digitale, deve essere conservato in azienda per almeno tre anni e tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle suindicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione di cui sopra. In alternativa al registro delle fertilizzazioni, tali aziende possono conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati, purche' se ne possa desumere la quantita' di unita' fertilizzanti utilizzata. Parte B - Documenti di trasporto. Al fine di una corretta movimentazione degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue, il trasporto degli stessi tramite la rete viaria pubblica (autostrade, superstrade, strade statali, provinciali, comunali)¹ puo' avvenire solo in presenza della seguente documentazione di accompagnamento: Trasporto all'interno della medesima impresa. Per le imprese tenute alla comunicazione, il trasporto all'interno della medesima impresa, su terreni condotti o asserviti, o tra centri aziendali della medesima impresa, indipendentemente dal soggetto che lo effettua (impresa stessa o soggetto terzo), richiede la sola copia della comunicazione aziendale. Trasporto da un'impresa ad un'altra impresa. Il trasporto da un'impresa agricola e/o di trattamento (cedente) verso un'altra impresa agricola e/o di trattamento (acquirente), indipendentemente dal soggetto che lo effettua (impresa cedente/acquirente o soggetto terzo), richiede la presenza di un documento di accompagnamento che contenga almeno i seguenti elementi: 1. estremi identificativi dell'impresa da cui si origina il materiale trasportato; 2. natura e quantita' del materiale trasportato; 3. gli estremi identificativi dell' azienda destinataria; 4. gli estremi identificativi del trasportatore e del mezzo di trasporto; 5. la data di uscita del materiale trasportato. Il documento di accompagnamento deve essere compilato prima del trasporto. La compilazione e' a cura dell'impresa cedente, fatti salvi diversi accordi assunti tra le parti. Copia del documento va conservata presso l'impresa cedente, l'impresa acquirente e l'impresa trasportatrice, e tenuta a disposizione per eventuali controlli. Il documento di accompagnamento puo' essere sostituito dal documento di trasporto o da documentazione valida ai fini fiscali, purche' contenga le informazioni sopra indicate. Nel caso siano effettuati piu' trasporti verso una medesima impresa acquirente, il documento di accompagnamento puo' essere unico, qualora contenga le informazioni relative alla natura e alla quantita' di materiale trasportato per ciascun trasporto effettuato. _____ ¹ Non costituisce trasporto sulla rete viaria pubblica il semplice attraversamento della medesima.».