Art. 24 
 
                    Sostituzione dell'allegato V 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. L'allegato V del regolamento regionale 10/R/2007  e'  sostituito
dalla  seguente:  «Allegato  V  (Criteri  e  vincoli   generali   per
l'utilizzazione agronomica). - Allo scopo di ridurre  i  fenomeni  di
perdita d'azoto per lisciviazione ed ottimizzare  l'efficienza  della
concimazione, la distribuzione dell'azoto deve avvenire nelle fasi di
maggior necessita' delle  colture,  favorendo  il  frazionamento  del
quantitativo in piu' somministrazioni. 
  Fatta eccezione  per  l'uso  agronomico  di  effluenti  zootecnici,
digestati,  acque  reflue  e  ammendanti  organici,  le  concimazioni
minerali azotate sono consentite soltanto in presenza della coltura o
al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina: 
    1. su colture annuali a ciclo  primaverile-estivo,  limitando  al
massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina; 
    2. con impiego di concimi contenenti piu' elementi nutritivi. 
  Nei casi 1 e 2, la somministrazione di  N  in  presemina  non  puo'
essere superiore a 30 chilogrammi per ettaro. 
  Fatte  salve  le  norme  piu'  restrittive  indicate  dal  presente
regolamento per le singole  colture,  non  sono  ammessi  apporti  di
concimi minerali in un'unica soluzione superiori ai  100  chilogrammi
per ettaro di  N  per  le  colture  erbacee  ed  orticole  ed  ai  60
chilogrammi per ettaro per le colture arboree. 
  L'apporto di azoto efficiente proveniente dalla fertilizzazione non
deve superare i quantitativi di cui alla tabella 1. Nel caso  in  cui
la coltura praticata non sia compresa nella  suddetta  tabella,  deve
essere adottato il limite che si applica  alla  categoria  principale
cui la coltura appartiene. Nel caso di doppia coltura, restano validi
i singoli limiti per coltura. Le autorita' competenti,  per  motivate
ragioni di tutela ambientale, possono stabilire limiti inferiori  per
una specifica area, purche' cio' sia giustificato nel Piano di Tutela
delle acque e/o nel Piano di Gestione del distretto  idrografico  del
fiume Po (articoli 121 e 117 del decreto  legislativo  n.  152/2006),
oltreche'  correlato   alle   misure   generali   e   specifiche   di
conservazione previste per i siti della Rete Natura 2000. Al  di  la'
degli apporti  per  singola  coltura,  resta  valido  il  vincolo  di
apportare N zootecnico per  un  massimo  170  kg/ha  di  sui  terreni
ricadenti in ZVN, 340 kg/ha sui terreni esterni alle ZVN; tali soglie
sono medie, da verificarsi a scala di ciascuna UTE. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  I quantitativi di azoto di cui alla tabella 1  sono  espressi  come
azoto efficiente. Ai fini  del  calcolo  dell'azoto  efficiente  deve
essere considerata pari a 1 l'efficienza dell'azoto distribuito con i
concimi minerali; riguardo agli effluenti di allevamento, alle  acque
reflue e ai digestati, essa dipende dal tipo di materiale, dall'epoca
di distribuzione, dal tipo di suolo  e  dai  quantitativi  applicati,
cosi' come valutati all'allegato II e VI-bis. 
  I limiti di tabella 1 devono essere ridotti nei seguenti casi: 
    coltura che segue l'aratura di un prato avvicendato di almeno tre
anni = - 40 kg N/ha; 
    coltura che segue l'aratura di un medicaio di almeno tre anni = -
60 kg N/ha. 
  I limiti di tabella 1 possono  essere  superati  qualora  l'azienda
giustifichi  e  dimostri   nel   PUA,   sulla   base   di   opportuna
documentazione (fatture di vendita o analoga documentazione), che  il
livello produttivo raggiunto negli  ultimi  tre  anni  supera  quello
medio tabellare; in  tal  caso  e'  possibile  applicare  il  fattore
correttivo riportato per coltura.».