Art. 24 Sostituzione dell'allegato V del regolamento regionale 10/R/2007 1. L'allegato V del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dalla seguente: «Allegato V (Criteri e vincoli generali per l'utilizzazione agronomica). - Allo scopo di ridurre i fenomeni di perdita d'azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione, la distribuzione dell'azoto deve avvenire nelle fasi di maggior necessita' delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in piu' somministrazioni. Fatta eccezione per l'uso agronomico di effluenti zootecnici, digestati, acque reflue e ammendanti organici, le concimazioni minerali azotate sono consentite soltanto in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina: 1. su colture annuali a ciclo primaverile-estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina; 2. con impiego di concimi contenenti piu' elementi nutritivi. Nei casi 1 e 2, la somministrazione di N in presemina non puo' essere superiore a 30 chilogrammi per ettaro. Fatte salve le norme piu' restrittive indicate dal presente regolamento per le singole colture, non sono ammessi apporti di concimi minerali in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi per ettaro di N per le colture erbacee ed orticole ed ai 60 chilogrammi per ettaro per le colture arboree. L'apporto di azoto efficiente proveniente dalla fertilizzazione non deve superare i quantitativi di cui alla tabella 1. Nel caso in cui la coltura praticata non sia compresa nella suddetta tabella, deve essere adottato il limite che si applica alla categoria principale cui la coltura appartiene. Nel caso di doppia coltura, restano validi i singoli limiti per coltura. Le autorita' competenti, per motivate ragioni di tutela ambientale, possono stabilire limiti inferiori per una specifica area, purche' cio' sia giustificato nel Piano di Tutela delle acque e/o nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (articoli 121 e 117 del decreto legislativo n. 152/2006), oltreche' correlato alle misure generali e specifiche di conservazione previste per i siti della Rete Natura 2000. Al di la' degli apporti per singola coltura, resta valido il vincolo di apportare N zootecnico per un massimo 170 kg/ha di sui terreni ricadenti in ZVN, 340 kg/ha sui terreni esterni alle ZVN; tali soglie sono medie, da verificarsi a scala di ciascuna UTE. Parte di provvedimento in formato grafico I quantitativi di azoto di cui alla tabella 1 sono espressi come azoto efficiente. Ai fini del calcolo dell'azoto efficiente deve essere considerata pari a 1 l'efficienza dell'azoto distribuito con i concimi minerali; riguardo agli effluenti di allevamento, alle acque reflue e ai digestati, essa dipende dal tipo di materiale, dall'epoca di distribuzione, dal tipo di suolo e dai quantitativi applicati, cosi' come valutati all'allegato II e VI-bis. I limiti di tabella 1 devono essere ridotti nei seguenti casi: coltura che segue l'aratura di un prato avvicendato di almeno tre anni = - 40 kg N/ha; coltura che segue l'aratura di un medicaio di almeno tre anni = - 60 kg N/ha. I limiti di tabella 1 possono essere superati qualora l'azienda giustifichi e dimostri nel PUA, sulla base di opportuna documentazione (fatture di vendita o analoga documentazione), che il livello produttivo raggiunto negli ultimi tre anni supera quello medio tabellare; in tal caso e' possibile applicare il fattore correttivo riportato per coltura.».