Art. 26 Sostituzione dell'allegato VI-bis del regolamento regionale 10/R/2007 1. L'allegato VI-bis del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dalla seguente: «Allegato VI-bis (Utilizzo agronomico del digestato). - 1. Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto. Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006, il digestato disciplinato dal presente regolamento e' un sottoprodotto e non un rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni: a) il digestato e' originato da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui alla tabella 1, da soli o in miscela tra loro; b) e' certo che il digestato sara' utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi secondo le modalita' indicate nel presente allegato. In caso di utilizzo agronomico da parte di un'azienda diversa da quella di produzione o diversa da quella ad essa consorziata od associata, la certezza dell'utilizzo puo' desumersi dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalita' di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorita' competente la comunicazione di cui all'art. 3, quando dovuta. In ogni caso il corretto utilizzo agronomico deve essere desunto da un bilancio azotato semplificato apporti-asporti calcolato sulla base delle colture presenti nei terreni di cui nell'anno di istruttoria si ha la disponibilita' d'uso, in proprio o presso i soggetti terzi con cui esistono rapporti contrattuali per l'utilizzo in campo; c) il digestato puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Rientrano nella normale pratica industriale tutte le operazioni di trattamento finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di cui alla tabella 3; d) il digestato soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 del presente allegato, nonche' le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale comunque applicabili. Il rispetto delle condizioni sopra elencate e' illustrato in una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che gestisce l'impianto di digestione anaerobica. Parte di provvedimento in formato grafico La verifica analitica deve essere effettuata almeno una volta nell'anno solare; copia dei referti deve essere allegata alla comunicazione, mentre l'originale va conservato in azienda per almeno tre anni. Le caratteristiche analitiche del materiale devono essere fornite agli eventuali soggetti terzi che ritirano il digestato. 2.2.1 Ulteriori condizioni relative al digestato agro-industriale. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale e' ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1, in ingresso all'impianto di digestione anaerobica: a) provengono dalle attivita' agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprieta' o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attivita' delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprieta' o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata pluriennale; b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tali sostanze o materiali; c) e' certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica; d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; e) non sono materiali o sostanze pericolosi o inquinanti. 3. Adempimenti del produttore e dell'utilizzatore per la fase di utilizzo agronomico del digestato qualificato sottoprodotto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 con riguardo alla comunicazione di utilizzo agronomico: 3.1 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio e' tenuta ai seguenti adempimenti: 1) tenuta di un registro¹, anche solo in modalita' digitale, dei materiali di ingresso all'impianto, da esibire in caso di controllo da parte delle autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno tre anni; 2) tenuta di un registro¹, anche solo in modalita' digitale, delle operazioni di applicazione del digestato sui terreni nella propria disponibilita', da esibire in caso di controllo da parte delle autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno tre anni; 3) redazione di un Piano di concimazione annuale, fornito tramite l'applicativo informatico disponibile su www.sistemapiemonte.it da esibire in caso di controllo da parte delle autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno tre anni. _____ ¹ Un modello di registro dei materiali in ingresso e delle operazioni di utilizzo agronomico o cessione a terzi del digestato e' stato fornito con la DD n. 59 del 21 marzo 2014. 3.2 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza effettuarne in proprio la distribuzione in campo e' tenuta ai seguenti adempimenti: 1) tenuta di un registro, anche solo in modalita' digitale, dei materiali in ingresso all'impianto, da esibire in caso di controllo da parte delle autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno tre anni; 2) tenuta di un registro, anche solo in modalita' digitale, delle cessioni del digestato a soggetti terzi, da esibire in caso di controllo da parte delle autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno tre anni. 3.3 L'impresa che effettua la distribuzione in campo di digestato considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice e' tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per gli effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa ritira contenga azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle soglie di esonero previste. 3.4 Al fine di una corretta movimentazione del digestato, il trasporto tramite la rete viaria pubblica puo' avvenire solo in presenza della documentazione di trasporto di cui all'allegato III parte B. 4. Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato. Il digestato e' oggetto di utilizzo agronomico nel rispetto dei fabbisogni delle colture, secondo le indicazioni operative di cui agli allegati II e V. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, ovvero dei limiti previsti dalle vigenti normative nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di azoto che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica e' conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto. Il calcolo dell'azoto contenuto nel digestato e' effettuato secondo i criteri indicati al punto 6. L'utilizzo agronomico del digestato in forma palabile avviene, in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'art. 7. In zona vulnerabile l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei vincoli di cui agli articoli 22 e 25. L'utilizzo agronomico del digestato in forma non palabile avviene, in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'art. 8. In zona vulnerabile, l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei vincoli di cui agli articoli 23 e 25. 5. Stoccaggio del digestato. I digestati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali, di capacita' sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. Lo stoccaggio dei digestati in forma palabile deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio, dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea e deve essere coperta, onde evitare il dilavamento del materiale stoccato da parte della pioggia. Non e' ammesso l'accumulo temporaneo in campo dei digestati palabili, se non durante le operazioni di distribuzione alle colture. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio dei digestati palabili non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 180 giorni. Tale volume e' da calcolarsi secondo le modalita' indicate all'art. 10. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio si utilizza un coefficiente di impilabilita' pari a 1,5. Sono fatte salve le capacita' di stoccaggio degli impianti gia' autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Lo stoccaggio dei digestati non palabili deve avvenire in contenitori dotati di copertura (fissa, flottante semplificata o naturale) atta a limitare le emissioni di ammoniaca e metano in atmosfera. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno ed avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato. Non e' ammesso l'utilizzo di contenitori in terra, nemmeno qualora il fondo e le pareti dei contenitori siano adeguatamente impermeabilizzati. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio dei digestati non palabili non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni. Tale volume e' da calcolarsi secondo le modalita' indicate all'art. 12. Sono fatte salve le capacita' di stoccaggio degli impianti gia' autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Condizioni per l'utilizzo agronomico del digestato. 6.1 Calcolo del peso, del volume e del contenuto in azoto del digestato. Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, il peso del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue: P digestato = P matrici - V biogas x D biogas [t] dove: P digestato: peso del digestato; P matrici: peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici); V biogas: volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione; D biogas: densita' del biogas, calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densita' dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica). Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari, si considera che il volume del digestato non palabile sia assimilabile al suo peso (1 t → 1 m3), in ragione delle comuni densita' dei digestati. La quantita' di azoto al campo del digestato si definisce come somma dell'azoto presente negli effluenti zootecnici, calcolato secondo i valori standard di cui all'allegato I del dm 7/4/2006, e dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica. La quota di azoto da matrici diverse dagli effluenti zootecnici viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio: N campo_digestato = N zootecnico + N altre matrici x 0,80 [kg] dove: N campo_digestato: azoto al campo da digestato; N zootecnico: azoto al campo da effluenti zootecnici; N altre matrici: azoto contenuto nelle altre matrici caricate al digestore. 6.2 Efficienza d'uso dell'azoto del digestato. I coefficienti di efficienza del digestato sono riportati nella tabella 4; il livello di efficienza e' da valutarsi in funzione delle modalita' e delle epoche di distribuzione, nonche' delle colture oggetto di fertilizzazione, secondo quanto riportato nella tabella 5. Parte di provvedimento in formato grafico