Art. 26 
 
                  Sostituzione dell'allegato VI-bis 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1.  L'allegato  VI-bis  del  regolamento  regionale  10/R/2007   e'
sostituito dalla seguente: «Allegato VI-bis (Utilizzo agronomico  del
digestato). - 1. Criteri per la  qualificazione  del  digestato  come
sottoprodotto. 
  Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006,  il
digestato disciplinato dal presente regolamento e' un sottoprodotto e
non un rifiuto se il produttore del digestato medesimo  dimostra  che
sono rispettate le seguenti condizioni: 
    a)  il  digestato  e'   originato   da   impianti   aziendali   o
interaziendali  di  digestione  anaerobica  autorizzati  seconda   la
normativa vigente, alimentati esclusivamente con  i  materiali  e  le
sostanze di cui alla tabella 1, da soli o in miscela tra loro; 
    b) e' certo che il digestato sara' utilizzato a  fini  agronomici
da parte del produttore o di terzi secondo le modalita' indicate  nel
presente allegato.  In  caso  di  utilizzo  agronomico  da  parte  di
un'azienda diversa da quella di produzione o  diversa  da  quella  ad
essa  consorziata  od  associata,  la  certezza  dell'utilizzo   puo'
desumersi dall'esistenza di rapporti contrattuali tra  il  produttore
del digestato e l'utilizzatore dello stesso, qualora dal documento di
cessione emerga con chiarezza l'oggetto della  fornitura,  la  durata
del rapporto e le modalita'  di  consegna.  L'esistenza  di  rapporti
contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera
il produttore dall'obbligo di  inviare  all'autorita'  competente  la
comunicazione di cui all'art. 3,  quando  dovuta.  In  ogni  caso  il
corretto utilizzo agronomico  deve  essere  desunto  da  un  bilancio
azotato  semplificato  apporti-asporti  calcolato  sulla  base  delle
colture presenti nei terreni di cui nell'anno di istruttoria si ha la
disponibilita' d'uso, in proprio o presso i soggetti  terzi  con  cui
esistono rapporti contrattuali per l'utilizzo in campo; 
    c) il digestato puo' essere utilizzato direttamente  senza  alcun
ulteriore trattamento  diverso  dalla  normale  pratica  industriale.
Rientrano nella normale pratica industriale tutte  le  operazioni  di
trattamento   finalizzate   a   migliorare    l'efficienza    e    le
caratteristiche   nutritive   ed   ammendanti   del   digestato.   In
particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni
di cui alla tabella 3; 
    d) il digestato soddisfa i requisiti stabiliti  al  punto  2  del
presente allegato, nonche' le norme igienico-sanitarie  e  di  tutela
ambientale comunque applicabili. 
  Il rispetto delle condizioni sopra elencate e'  illustrato  in  una
relazione  tecnica  redatta  da   un   professionista   abilitato   e
sottoscritta dal  legale  rappresentante  dell'impresa  che  gestisce
l'impianto di digestione anaerobica. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  La verifica analitica  deve  essere  effettuata  almeno  una  volta
nell'anno  solare;  copia  dei  referti  deve  essere  allegata  alla
comunicazione, mentre l'originale va conservato in azienda per almeno
tre anni. Le caratteristiche analitiche del materiale  devono  essere
fornite agli eventuali soggetti terzi che ritirano il digestato. 
2.2.1 Ulteriori condizioni relative al digestato agro-industriale. 
  L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale e' ammessa
solo qualora le sostanze e i materiali di cui alle lettere d), e), f)
e  g)  della  tabella  1,  in  ingresso  all'impianto  di  digestione
anaerobica: 
    a) provengono dalle attivita' agricole  o  agroalimentari  svolte
dalla  medesima  impresa  che  ha  la  proprieta'   o   la   gestione
dell'impianto di digestione anaerobica oppure, nel caso  di  impianto
interaziendale, provengano dalle attivita' delle imprese  agricole  o
agroalimentari associate  o  consorziate  con  l'impresa  che  ha  la
proprieta' o la gestione dell'impianto o che  abbiano  stipulato  con
essa apposito contratto di durata pluriennale; 
    b) sono  originate  da  un  processo  di  produzione  agricola  o
agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il  cui  scopo
primario non e' la produzione di tali sostanze o materiali; 
    c) e' certo che sono  utilizzate  per  alimentare  l'impianto  di
digestione anaerobica; 
    d)  possono  essere   immesse   direttamente   nell'impianto   di
digestione anaerobica e  non  necessitano  di  ulteriore  trattamento
diverso dalla normale pratica industriale; 
    e) non sono materiali o sostanze pericolosi o inquinanti. 
3. Adempimenti del produttore e  dell'utilizzatore  per  la  fase  di
utilizzo agronomico del digestato qualificato sottoprodotto. 
  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  3  con   riguardo   alla
comunicazione di utilizzo agronomico: 
    3.1 L'impresa che produce digestato considerato  sottoprodotto  e
ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio e'  tenuta  ai  seguenti
adempimenti: 
      1) tenuta di un registro¹, anche solo  in  modalita'  digitale,
dei materiali  di  ingresso  all'impianto,  da  esibire  in  caso  di
controllo da parte delle autorita'  competenti  e  da  conservare  in
azienda per almeno tre anni; 
      2) tenuta di un registro¹, anche solo  in  modalita'  digitale,
delle operazioni di applicazione  del  digestato  sui  terreni  nella
propria disponibilita', da esibire in  caso  di  controllo  da  parte
delle autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno  tre
anni; 
      3) redazione di  un  Piano  di  concimazione  annuale,  fornito
tramite      l'applicativo      informatico      disponibile       su
www.sistemapiemonte.it da esibire in caso di controllo da parte delle
autorita' competenti e da conservare in azienda per almeno tre anni. 
 
  _____ 
  ¹ Un  modello  di  registro  dei  materiali  in  ingresso  e  delle
operazioni di utilizzo agronomico o cessione a terzi del digestato e'
stato fornito con la DD n. 59 del 21 marzo 2014. 
 
    3.2 L'impresa che  produce  digestato  considerato  sottoprodotto
senza effettuarne in proprio la distribuzione in campo e'  tenuta  ai
seguenti adempimenti: 
      1) tenuta di un registro, anche solo in modalita' digitale, dei
materiali in ingresso all'impianto, da esibire in caso  di  controllo
da parte delle autorita' competenti e da conservare  in  azienda  per
almeno tre anni; 
      2) tenuta di un registro, anche  solo  in  modalita'  digitale,
delle cessioni del digestato a soggetti terzi, da esibire in caso  di
controllo da parte delle autorita'  competenti  e  da  conservare  in
azienda per almeno tre anni. 
    3.3 L'impresa che effettua la distribuzione in campo di digestato
considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice e'
tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per  gli
effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa  ritira  contenga
azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle  soglie  di
esonero previste. 
    3.4 Al fine di una  corretta  movimentazione  del  digestato,  il
trasporto tramite la rete  viaria  pubblica  puo'  avvenire  solo  in
presenza della documentazione di trasporto di  cui  all'allegato  III
parte B. 
4. Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato. 
  Il digestato e' oggetto di utilizzo  agronomico  nel  rispetto  dei
fabbisogni delle colture, secondo le  indicazioni  operative  di  cui
agli allegati II e V. 
  L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel  rispetto  del
limite di azoto al campo di 170  kg  per  ettaro  per  anno  in  zone
vulnerabili, ovvero dei limiti previsti dalle vigenti normative nelle
zone non vulnerabili, al raggiungimento dei  quali  concorre  per  la
sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La  quota  di
azoto che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non
zootecnica e' conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto. 
  Il calcolo dell'azoto contenuto nel digestato e' effettuato secondo
i criteri indicati al punto 6. 
  L'utilizzo agronomico del digestato in forma palabile  avviene,  in
zona non vulnerabile, nel rispetto  dei  criteri  e  vincoli  di  cui
all'art. 7. In zona vulnerabile  l'utilizzo  agronomico  avviene  nel
rispetto dei criteri e dei vincoli di cui agli articoli 22 e 25. 
  L'utilizzo agronomico del digestato in forma non palabile  avviene,
in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e  vincoli  di  cui
all'art. 8. In zona vulnerabile, l'utilizzo  agronomico  avviene  nel
rispetto dei criteri e dei vincoli di cui agli articoli 23 e 25. 
5. Stoccaggio del digestato. 
  I digestati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio
dimensionati secondo le esigenze colturali, di capacita'  sufficiente
a contenere i medesimi nei  periodi  in  cui  l'impiego  agricolo  e'
limitato  o  impedito  da  motivazioni  agronomiche,   climatiche   o
normative. 
  Lo stoccaggio dei digestati in  forma  palabile  deve  avvenire  su
platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a  reggere,
senza cedimenti o lesioni, il peso del  materiale  accumulato  e  dei
mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea di stoccaggio  deve
essere munita di idoneo cordolo o di  muro  perimetrale,  con  almeno
un'apertura  per  l'accesso  dei  mezzi  meccanici  per  la  completa
asportazione del materiale, deve essere dotata di  adeguata  pendenza
per  il  convogliamento,  verso  appositi  sistemi  di   raccolta   e
stoccaggio, dei  liquidi  di  sgrondo  e  delle  eventuali  acque  di
lavaggio  della  platea  e  deve  essere  coperta,  onde  evitare  il
dilavamento del materiale stoccato da parte  della  pioggia.  Non  e'
ammesso l'accumulo temporaneo in campo dei digestati palabili, se non
durante le operazioni di distribuzione alle colture. 
  Fatti salvi specifici provvedimenti in materia  igienico-sanitaria,
la capacita' di stoccaggio dei digestati  palabili  non  deve  essere
inferiore al volume di materiale palabile  prodotto  in  180  giorni.
Tale volume e' da calcolarsi secondo le modalita'  indicate  all'art.
10. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio si utilizza  un
coefficiente di  impilabilita'  pari  a  1,5.  Sono  fatte  salve  le
capacita' di stoccaggio degli impianti gia' autorizzati  o  abilitati
alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  Lo  stoccaggio  dei  digestati  non  palabili  deve   avvenire   in
contenitori dotati di  copertura  (fissa,  flottante  semplificata  o
naturale) atta a limitare le  emissioni  di  ammoniaca  e  metano  in
atmosfera. Il  fondo  e  le  pareti  dei  contenitori  devono  essere
impermeabilizzati al  fine  di  evitare  percolazioni  o  dispersioni
all'esterno ed  avere  una  portanza  sufficiente  a  reggere,  senza
cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato. Non e' ammesso
l'utilizzo di contenitori in terra, nemmeno qualora  il  fondo  e  le
pareti dei contenitori siano adeguatamente impermeabilizzati. 
  Fatti salvi specifici provvedimenti in materia  igienico-sanitaria,
la capacita' di stoccaggio dei digestati non palabili non deve essere
inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni.
Tale volume e' da calcolarsi secondo le modalita'  indicate  all'art.
12. Sono fatte salve le capacita' di stoccaggio degli  impianti  gia'
autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore  del  presente
regolamento. 
6. Condizioni per l'utilizzo agronomico del digestato. 
6.1 Calcolo del peso,  del  volume  e  del  contenuto  in  azoto  del
digestato. 
  Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso  delle  matrici
caricate, comprese le eventuali acque  di  diluizione,  il  peso  del
biogas prodotto, secondo l'equazione che segue: 
 
         P digestato = P matrici - V biogas x D biogas   [t] 
 
  dove: 
    P digestato: peso del digestato; 
    P matrici: peso delle  matrici  caricate  al  digestore  (inclusi
effluenti zootecnici); 
    V biogas: volume di biogas prodotto, misurato  oppure  derivabile
dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione; 
    D biogas: densita' del biogas, calcolabile a  partire  dalla  sua
composizione e considerate le densita' dei due maggiori  gas  che  lo
compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica). 
  Ai  fini  del  calcolo  dei  volumi  di  stoccaggio  necessari,  si
considera che il volume del digestato non palabile  sia  assimilabile
al suo peso (1 t  → 1 m3),  in  ragione  delle  comuni  densita'  dei
digestati. 
  La quantita' di azoto al campo  del  digestato  si  definisce  come
somma  dell'azoto  presente  negli  effluenti  zootecnici,  calcolato
secondo i valori standard di cui all'allegato I del  dm  7/4/2006,  e
dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto  di
digestione anaerobica. La quota di azoto  da  matrici  diverse  dagli
effluenti zootecnici viene ridotta del 20%  per  tenere  conto  delle
emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio: 
 
  N campo_digestato = N zootecnico + N altre matrici x 0,80   [kg] 
 
  dove: 
    N campo_digestato: azoto al campo da digestato; 
    N zootecnico: azoto al campo da effluenti zootecnici; 
    N altre matrici: azoto contenuto nelle altre matrici caricate  al
digestore. 
6.2 Efficienza d'uso dell'azoto del digestato. 
  I coefficienti di efficienza del  digestato  sono  riportati  nella
tabella 4; il livello di efficienza e' da valutarsi in funzione delle
modalita' e delle epoche  di  distribuzione,  nonche'  delle  colture
oggetto di fertilizzazione, secondo quanto riportato nella tabella 5. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico