Art. 3 Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 1. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «4. Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare. La comunicazione ha validita' annuale e va trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo.». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la comunicazione deve essere aggiornata: a) almeno venti giorni prima dell'applicazione al terreno, in caso di variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico; b) entro i venti giorni successivi alla variazione, in caso di modifiche relative a specie allevata, tipologia di allevamento, orientamento produttivo o tipologia di stabulazione adottata. 4-ter. L'autorita' competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo, provvedendo, qualora necessario, a richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della comunicazione.». 3. Dopo il comma 5-bis dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 e' aggiunto il seguente: «5-ter. Le aziende con terreni in piu' Regioni trasmettono un'unica comunicazione alla Regione dove ha sede il centro aziendale o la quota maggiore di terreni oggetto di utilizzo agronomico, secondo le procedure e con le tempistiche ivi previste.».