Art. 3 
 
                        Modifiche all'art. 3 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento  regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: «4. Il soggetto  tenuto  alla  comunicazione
aggiorna, tramite le procedure di cui al  comma  1,  le  informazioni
relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di
ogni  anno  solare.  La  comunicazione  ha  validita'  annuale  e  va
trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo.». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale  10/R/2007
sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la  comunicazione
deve essere aggiornata: 
      a) almeno venti giorni prima dell'applicazione al  terreno,  in
caso di  variazioni  riguardanti  i  terreni  destinati  all'utilizzo
agronomico; 
      b) entro i venti giorni successivi alla variazione, in caso  di
modifiche relative  a  specie  allevata,  tipologia  di  allevamento,
orientamento produttivo o tipologia di stabulazione adottata. 
    4-ter. L'autorita' competente effettua le verifiche sul  regolare
svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica  sulla  base
dei dati e delle  informazioni  disponibili  nell'Anagrafe  unica  al
momento del controllo, provvedendo, qualora necessario, a  richiedere
l'aggiornamento del fascicolo aziendale e della comunicazione.». 
  3. Dopo il  comma  5-bis  dell'art.  3  del  regolamento  regionale
10/R/2007 e' aggiunto il seguente: «5-ter. Le aziende con terreni  in
piu' Regioni trasmettono un'unica comunicazione alla Regione dove  ha
sede il centro aziendale o la quota maggiore di  terreni  oggetto  di
utilizzo agronomico, secondo le procedure e con  le  tempistiche  ivi
previste.».