Art. 4 Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 10/R/2007 1. Il comma 3 dell'art. 4 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti alle sole aziende che applicano al terreno gli effluenti zootecnici o il digestato.».