Art. 4 
 
                        Modifiche all'art. 4 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 4 del regolamento  regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: «3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2  sono
riferiti alle sole aziende che applicano  al  terreno  gli  effluenti
zootecnici o il digestato.».