Art. 5 Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale 10/R/2007 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «dall'attivita' agricola,» sono inserite le seguenti: «compresi i terreni ritirati dalla produzione per piu' di un anno; e'». 2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le seguenti: «g-bis) nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, cosi' come identificata dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)), salvo che l'utilizzo agronomico sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari (PUFF) di cui all'allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela assoluta lo spandimento di letami e' sempre vietato; g-ter) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.».