Art. 6 
 
                        Modifiche all'art. 8 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  8  del  regolamento
regionale 10/R/2007 dopo le parole: «dall'attivita'  agricola,»  sono
inserite le seguenti: «compresi i terreni ritirati  dalla  produzione
per piu' di un anno; e'». 
  2. Dopo la lettera o) del  comma  1  dell'art.  8  del  regolamento
regionale 10/R/2007 sono aggiunte le seguenti: 
    «o-bis) nella zona di rispetto delle aree di  salvaguardia  delle
acque  destinate  al  consumo  umano,  cosi'  come  identificata  dal
regolamento regionale 11 dicembre 2006,  n.  15/R  (Disciplina  delle
aree di salvaguardia delle acque destinate al  consumo  umano  (Legge
regionale 29 dicembre 2000, n. 61)), salvo che l'utilizzo  agronomico
sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute  nei  Piani  di
utilizzazione dei fertilizzanti e  dei  fitosanitari  (PUFF)  di  cui
all'allegato B del citato regolamento. Nella zona di tutela  assoluta
lo spandimento di liquami e' sempre vietato; 
    o-ter) sui terreni oggetto di utilizzo agronomico dei fanghi.».