Art. 7 Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 10/R/2007 1. Alla fine del comma 4 dell'art. 10 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «Qualora l'azienda disponga di piu' Unita' tecniche-economiche (UTE), la capacita' di stoccaggio e' valutata per ciascuna UTE separatamente.». 2. Alla fine del comma 5 dell'art. 10 del regolamento regionale 10/R/2007 sono aggiunte le parole: «Si ritiene comunque congrua una capacita' di stoccaggio aziendale inferiore del 15 per cento o di 15 metri quadri rispetto al fabbisogno.». 3. Dopo il comma 5 dell'art. 10 del regolamento regionale 10/R/2007 e' inserito il seguente: «5-bis. La tolleranza di cui al comma 5 non si applica alle aziende costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle aziende esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.».