Art. 7 
 
                        Modifiche all'art. 10 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Alla fine del comma 4 dell'art.  10  del  regolamento  regionale
10/R/2007 sono aggiunte le parole:  «Qualora  l'azienda  disponga  di
piu' Unita' tecniche-economiche (UTE), la capacita' di stoccaggio  e'
valutata per ciascuna UTE separatamente.». 
  2. Alla fine del comma 5 dell'art.  10  del  regolamento  regionale
10/R/2007 sono aggiunte le parole: «Si ritiene comunque  congrua  una
capacita' di stoccaggio aziendale inferiore del 15 per cento o di  15
metri quadri rispetto al fabbisogno.». 
  3. Dopo il comma 5 dell'art. 10 del regolamento regionale 10/R/2007
e' inserito il seguente: «5-bis. La tolleranza di cui al comma 5  non
si applica alle aziende costituite dopo il 1°  gennaio  2020  e  alle
aziende esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.».