Art. 8 Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale 10/R/2007 1. Al comma 1-bis dell'art. 11 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «e per i correttivi derivanti da materiali biologici» sono soppresse. 2. Il comma 5 dell'art. 11 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «5. L'accumulo e' vietato ai sensi del Piano di assetto idrogeologico del bacino del fiume Po nei territori ricadenti in fascia A, nei terreni sistemati a campoletto nonche' nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui al regolamento regionale 15/R/2006.». 3. Dopo il comma 6 dell'art. 11 del regolamento regionale 10/R/2007 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'accumulo funzionale alla movimentazione dei materiali in loco, svolto durante l'operativita' del cantiere di distribuzione.».