Art. 8 
 
                        Modifiche all'art. 11 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Al comma 1-bis dell'art. 11 del regolamento regionale  10/R/2007
le parole: «e per i correttivi derivanti da materiali biologici» sono
soppresse. 
  2. Il comma 5 dell'art. 11 del regolamento regionale  10/R/2007  e'
sostituito dal seguente: «5. L'accumulo e' vietato ai sensi del Piano
di assetto idrogeologico  del  bacino  del  fiume  Po  nei  territori
ricadenti in fascia A, nei terreni  sistemati  a  campoletto  nonche'
nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano  di
cui al regolamento regionale 15/R/2006.». 
  3. Dopo il comma 6 dell'art. 11 del regolamento regionale 10/R/2007
e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui  al  presente
articolo non si applicano all'accumulo funzionale alla movimentazione
dei materiali in loco, svolto durante l'operativita' del cantiere  di
distribuzione.».