Art. 9 Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 1. Al comma 3 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «effluenti zootecnici» sono inserite le seguenti: «, cosi' come specificato all'allegato I». 2. Al comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «vuoto sanitario» sono inserite le seguenti: «e tenuto conto delle eventuali acquisizioni da terzi». 3. Il numero 1) della lettera b) del comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 e' abrogato. 4. Al numero 2) della lettera b) del comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «, i loro ampliamenti ed i nuovi allevamenti» sono soppresse. 5. Il numero 3) della lettera b) del comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente: «3) gli allevamenti esistenti di bovini da carne, suini e avicunicoli;». 6. Il numero 4) della lettera b) del comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 e' abrogato. 7. Alla lettera c) del comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «di suini e avicunicoli» sono soppresse. 8. Dopo il comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inseriti i seguenti: «8-bis. Qualora l'azienda disponga di piu' Unita' tecniche-economiche (UTE), la capacita' di stoccaggio di cui al comma 8 e' valutata per ciascuna UTE separatamente. 8-ter. Qualora la struttura di stoccaggio raccolga effluenti di specie diverse, tal quali o trattati, la capacita' di stoccaggio di cui al comma 8 e' pari al valore maggiore tra quelli assegnati ai singoli reflui.». 9. Dopo il comma 10 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inseriti i seguenti: «10-bis. Ai fini del dimensionamento di cui al comma 10 possono essere conteggiate: a) le cessioni a terzi, purche' sia in corso di validita' un contratto sottoscritto tra le parti che espliciti la frequenza della cessione e il soggetto responsabile della fase di stoccaggio; b) le strutture di stoccaggio presso terzi, purche' sia in corso di validita' un contratto sottoscritto tra le parti che espliciti la durata di tale disponibilita'; c) i trasferimenti, nell'ambito della medesima azienda, tra Unita' tecniche-economiche (UTE) diverse. 10-ter. Per gli impianti di digestione anaerobica il dimensionamento di cui al comma 10 non tiene conto del volume del digestore primario. 10-quater. Si ritiene comunque congrua una capacita' di stoccaggio aziendale inferiore del 5 per cento o di 150 metri cubi rispetto al fabbisogno, elevabile a 200 metri cubi per i soli casi di fabbisogno superiore ai 1000 metri cubi. 10-quinquies. La tolleranza di cui al comma 10-quater non si applica alle aziende costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle aziende oggetto di ampliamento dopo tale data.».