Art. 9 
 
                        Modifiche all'art. 12 
                 del regolamento regionale 10/R/2007 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo
le parole: «effluenti zootecnici» sono inserite le seguenti: «, cosi'
come specificato all'allegato I». 
  2. Al comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo
le parole: «vuoto sanitario» sono inserite  le  seguenti:  «e  tenuto
conto delle eventuali acquisizioni da terzi». 
  3. Il numero 1) della lettera b)  del  comma  8  dell'art.  12  del
regolamento regionale 10/R/2007 e' abrogato. 
  4. Al numero 2) della lettera b)  del  comma  8  dell'art.  12  del
regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «, i loro ampliamenti ed i
nuovi allevamenti» sono soppresse. 
  5. Il numero 3) della lettera b)  del  comma  8  dell'art.  12  del
regolamento regionale 10/R/2007 e' sostituito dal seguente:  «3)  gli
allevamenti esistenti di bovini da carne, suini e avicunicoli;». 
  6. Il numero 4) della lettera b)  del  comma  8  dell'art.  12  del
regolamento regionale 10/R/2007 e' abrogato. 
  7. Alla lettera  c)  del  comma  8  dell'art.  12  del  regolamento
regionale  10/R/2007  le  parole:  «di  suini  e  avicunicoli»   sono
soppresse. 
  8. Dopo il comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007
sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis.   Qualora   l'azienda    disponga    di    piu'    Unita'
tecniche-economiche (UTE), la capacita' di stoccaggio di cui al comma
8 e' valutata per ciascuna UTE separatamente. 
    8-ter. Qualora la struttura di stoccaggio raccolga  effluenti  di
specie diverse, tal quali o trattati, la capacita' di  stoccaggio  di
cui al comma 8 e' pari al valore maggiore  tra  quelli  assegnati  ai
singoli reflui.». 
  9.  Dopo  il  comma  10  dell'art.  12  del  regolamento  regionale
10/R/2007 sono inseriti i seguenti: 
    «10-bis. Ai fini del dimensionamento di cui al comma  10  possono
essere conteggiate: 
      a) le cessioni a terzi, purche' sia in corso  di  validita'  un
contratto sottoscritto tra le parti che espliciti la frequenza  della
cessione e il soggetto responsabile della fase di stoccaggio; 
      b) le strutture di stoccaggio  presso  terzi,  purche'  sia  in
corso di  validita'  un  contratto  sottoscritto  tra  le  parti  che
espliciti la durata di tale disponibilita'; 
      c) i trasferimenti, nell'ambito  della  medesima  azienda,  tra
Unita' tecniche-economiche (UTE) diverse. 
    10-ter.  Per   gli   impianti   di   digestione   anaerobica   il
dimensionamento di cui al comma 10 non tiene  conto  del  volume  del
digestore primario. 
    10-quater.  Si  ritiene  comunque  congrua   una   capacita'   di
stoccaggio aziendale inferiore del 5 per cento o di  150  metri  cubi
rispetto al fabbisogno, elevabile a 200 metri cubi per i soli casi di
fabbisogno superiore ai 1000 metri cubi. 
    10-quinquies. La tolleranza di cui  al  comma  10-quater  non  si
applica alle aziende costituite  dopo  il  1°  gennaio  2020  e  alle
aziende oggetto di ampliamento dopo tale data.».