Art. 9 
 
                  Abrogazione e modifiche di norme 
 
  1. I commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 8 della legge regionale 9  maggio
2017, n. 8 sono abrogati. 
  2. Il limite di impegno autorizzato dall'art. 18,  comma  1,  della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e' differito all'anno 2020. 
  3.  Le  autorizzazioni  di  spesa  per  l'esercizio  2019  di   cui
all'allegata tabella «B»  sono  ridotte  per  gli  importi  a  fianco
indicati.