Art. 9 Abrogazione e modifiche di norme 1. I commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sono abrogati. 2. Il limite di impegno autorizzato dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e' differito all'anno 2020. 3. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 2019 di cui all'allegata tabella «B» sono ridotte per gli importi a fianco indicati.