Allegato Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi ai comuni anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019). (Omissis). Art. 1. Oggetto, finalita' e regime di aiuto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi per interventi di riqualificazione di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019). 2. I contributi riguardanti gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze sono concessi nel rispetto di quanto previsto all'art. 29 «Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole» del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193/1 di data 1º luglio 2014. 3. I contributi riguardanti gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 4. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, le informazioni relative al presente regime di aiuti sono pubblicate sul sito web regionale, alla sezione specificamente dedicata agli aiuti di Stato concessi nei settori agricoltura, foreste e pesca e consultabile al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazi onale/aiuti-stato/FOGLIA7 Art. 2. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 17 della legge regionale n. 29/2018, i beneficiari del contributo sono i comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, titolari di diritti di proprieta' di malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda. 2. Ai fini del rispetto della disposizione di cui al regolamento (UE) 702/2014, art. 1, paragrafo 6, i beneficiari non possono essere soggetti che versano in condizioni di difficolta', come definiti dall'art. 2, punto 14 del medesimo regolamento. Art. 3. Iniziative finanziabili 1. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, gli aiuti sono concessi per il recupero delle malghe riconosciute quale patrimonio culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, poiche' edificate da piu' di settanta anni e opera di autore non piu' vivente, ovvero in quanto situate in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui al piano paesaggistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. 2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi finalizzati all'acquisto di impianti ed attrezzature nonche' quelli destinati ad aumentare la capacita' produttiva. 3. Sono esclusi dal finanziamento interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi volumi e nuovi manufatti, gli interventi riguardanti le aree esterne, nonche' le opere di infrastrutturazione del complesso malghivo (opere per viabilita', per adduzione di acqua, luce ecc.). 4. Ogni comune puo' presentare una sola domanda di contributo per ogni complesso malghivo di proprieta'. 5. L'eventuale impiego di legname nei lavori di riqualificazione per la parte edilizia, deve essere fornito da imprese in possesso della certificazione della catena di custodia del prodotto legnoso a garanzia della sostenibilita' e tracciabilita' della materia legnosa. Art. 4. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie: a) lavori a misura e a corpo; b) rilievi, accertamenti e indagini, nel limite previsto dall'art. 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici); c) imprevisti nel limite previsto dall'art. 56, comma 2 della legge regionale n. 14/2002; d) accantonamenti di legge; e) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, nonche' al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed alle conferenze di servizi; f) spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera ed alla contabilita'; g) spese per commissioni giudicatrici; h) spese per pubblicita' di gara; i) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; l) imposta sul valore aggiunto (IVA) solo se definitivamente sostenuta e non recuperabile dal beneficiario. 2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili secondo la disciplina di cui all'art. 56, comma 2 della legge regionale n. 14/2002. Il beneficiario e' autorizzato ad utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 56, comma 4 della legge regionale n. 14/2002. 3. Tra le spese tecniche, generali e di collaudo non sono in ogni caso ammissibili a contributo le spese di progettazione qualora le stesse siano gia' state oggetto di finanziamento ai sensi dell'art. 2, commi da 115 a 122 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e dell'art. 2, commi da 85 a 92 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilita' 2017). Art. 5. Cumulabilita' e divieto di cumulo 1. Non e' ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative europee, statati e regionali, che costituiscano o meno aiuto di Stato, sulle spese ammesse a contributo e riportate nel decreto di concessione di cui all'art. 9, comma 4. Art. 6. Ammontare del contributo 1. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 702/2014, l'ammontare del contributo per gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze e' determinato nella misura del 100 per cento dei costi ammissibili. 2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'ammontare del contributo per gli interventi di riqualificazione delle malghe consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze e' determinato nella misura del 100 per cento dei costi ammissibili, fermi restando i limiti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. 3. Il contributo e' concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'art. 9, comma 2. Art. 7. Presentazione della domanda 1. La domanda di contributo e' presentata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche- Servizio coordinamento politiche per la montagna, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (Pec), in conformita' alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di Pec montagna@certregione.fvg.it prima dell'avvio dei lavori di riqualificazione relativi all'infrastruttura e comunque entro il 30 aprile 2020. 2. La data del ricevimento della domanda e' determinata dalla data della ricevuta di accettazione della Pec che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo. 3. La domanda si intende validamente inviata se: a) inviata dall'indirizzo Pec del comune richiedente; b) sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite Pec, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' personale del legale rappresentante, in corso di validita'. 4. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, e' sottoscritta dal legale rappresentante del comune a pena di inammissibilita'. 5. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadri economici per ciascuna tipologia di intervento (adeguamento funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale ed al ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze / adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze) e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori (con particolare riferimento alla data prevista per l'approvazione del progetto definitivo), sottoscritti dal responsabile unico del procedimento. Le spese per la realizzazione delle eventuali opere comuni e per le spese tecniche generali e di collaudo comuni devono essere ripartite quota parte ed in modo proporzionale all'entita' di ciascuna delle due tipologie di cui sopra. I quadri economici devono essere redatti secondo l'allegato C; b) dichiarazione del legale rappresentante relativa alla proprieta' dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione specifica dei relativi estremi catastali; c) relazione attestante le caratteristiche necessarie al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10, redatta secondo l'allegato B, corredata da idonea documentazione ivi indicata, sottoscritta dal responsabile unico del procedimento. d) autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente; e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti «de minimis» concessi, redatta secondo l'allegato D; f) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 6. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede ai singoli comuni interessati le necessarie integrazioni qualora cio' risulti necessario al fine della conclusione dell'istruttoria e della valutazione della domanda di contributo. Art. 8. Comunicazione di avvio del procedimento 1. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna da' comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 9. Procedimento contributivo 1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalita' del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. 2. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo e' approvata entro centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Con la graduatoria di cui al comma 2 sono altresi' indicate come non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilita' ai sensi degli articoli 2 e 3, per le quali non si da' corso alla valutazione secondo i criteri di valutazione definiti dall'articolo 10. 4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, e' disposta dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento. 5. La concessione del contributo e' subordinata alla registrazione dell'aiuto nel registro nazionale aiuti ed alla relativa verifica del rispetto del massimale di cui all'art. 3, par. 2 del regolamento (UE) 1407/2013. Art. 10. Criteri di valutazione e formazione della graduatoria 1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilita' previsti dagli articoli 2 e 3. 2. La graduatoria delle domande ammissibili e' formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili: a) presentazione da parte del singolo comune di: 1) una sola domanda di contributo per un solo insediamento malghivo punti 40; 2) due domande di contributo a valere su due insediamenti malghivi punti 10; 3) piu' di due domande di contributo punti 0; b) interventi che prevedono una spesa complessiva: 1) fino ad euro l00.000,00 punti 30; 2) da euro l00.001,00 ad euro 250.000,00 punti 15; 3) da euro 250.001,00 ad euro 400.000,00 punti 7; 4) da euro 400.001,00 ad euro 600.000,00 punti 3; 5) oltre euro 600.001,00 punti 0; c) interventi per i quali, al momento della presentazione della domanda, e' presente il progetto esecutivo approvato: punti 15; d) in relazione ai seguenti settori di intervento: a) alloggio del personale; b) ricovero del bestiame; c) trasformazione e d) vendita dei prodotti caseari: 1) interventi che interessano due dei settori sopra indicati: punti 2; 2) interventi che interessano tre dei settori sopra indicati: punti 3; 3) interventi che interessano quattro dei settori sopra indicati: punti 4; e) interventi che interessano siti di Natura 2000 e parchi e riserve naturali regionali punti 5; f) interventi in comuni in possesso di certificazione per la gestione forestale sostenibile qualora proprietari forestali: punti 3; g) interventi ricadenti in zona di svantaggio socio-economico come individuati dalla delibera della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, nella quale e' classificato il comune proponente l'intervento: 1) zona A punti 1; 2) zona B punti 2; 3) zona C punti 3; h) interventi aventi ad oggetto malghe che negli ultimi vent'anni sono state oggetto di monticazione: punti 40; 3. In caso di parita' di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda. Art. 11. Termini di inizio ed ultimazione dei lavori 1. I termini di inizio e fine dei lavori, ai sensi dell'art. 64-bis della legge regionale n. 14/2002, sono fissati dall'organo concedente il contributo. 2. Il termine di rendicontazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, della legge regionale n. 14/2002, e' fissato nel decreto di concessione del contributo. 3. I termini per l'inizio e la fine dei lavori, nonche' di rendicontazione, possono essere prorogati su istanza motivata del beneficiario. 4. Le date effettive di inizio e fine lavori sono tempestivamente comunicate dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna. Art. 12. Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione 1. Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il beneficiario ha l'obbligo di richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio prima di poter procedere all'esecuzione delle opere, autorizzazione che lo stesso e' tenuto a trasmettere in copia all'amministrazione regionale. 2. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni oggetto dell'intervento. 3. Il beneficiario dispone qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di soggetti terzi per la gestione della malga mediante procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti ed impegna inoltre il soggetto individuato attraverso le stesse, quale gestore, a vendere quanto da lui prodotto, all'interno della malga oggetto di finanziamento, su base aperta, trasparente, non discriminatoria ed a prezzi di mercato. Art. 13. Modifiche all'intervento 1. Le modifiche all'intervento finanziato che incidono sulle finalita' e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, non sono ammesse. 2. In tutti gli altri casi le modifiche all'intervento finanziato sono tempestivamente comunicate al Servizio, corredate dalla documentazione tecnica alla modifica progettuale, una relazione illustrativa, quadri economici aggiornati e una dichiarazione che la modifica intervenuta non incide sulle finalita' e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi, al fine di procedere all'eventuale rideterminazione del contributo. 3. Le modifiche non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso. Art. 14. Rendicontazione ed erogazione del contributo a titolo di acconto e di saldo 1. Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 14/2002, il contributo viene erogato, previa richiesta da parte del comune beneficiario, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento. 2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto, verra' disposta l'erogazione del saldo. 3. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata entro sei mesi dalla data di conclusione dell'intervento, secondo le modalita' dettate dall'art. 42, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000. 4. La liquidazione del contributo e' subordinata all'acquisizione da parte dell'amministrazione regionale nel registro nazionale degli aiuti di Stato della Visura Deggendorf che accerti che il beneficiario non e' destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno. 5. Qualora a seguito della verifica effettuata da parte dell'amministrazione regionale nel registro nazionale degli aiuti di Stato risulti che il beneficiario del contributo sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno, lo stesso e' tenuto alla restituzione dell'aiuto oggetto di recupero entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento, a pena di revoca del contributo di cui al presente regolamento. 6. Il beneficiario presenta la documentazione ai fini dell'erogazione del contributo esclusivamente via Pec. Art. 15. Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato per: a) rinuncia del beneficiario; b) mancato conseguimento della finalita' dell'intervento; c) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 12, comma 1; d) accertamento della falsita' delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario; e) mancato adempimento alle disposizioni dell'art. 14, comma 5; f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici. 2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000. 3. L'amministrazione regionale riduce il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni: a) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche al progetto iniziale regolarmente comunicate ed autorizzate; b) nel caso di attuazione parziale che garantisca comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' dell'intervento. Art. 16. Sospensione dell'erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo puo' essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 47 della legge regionale n. 7/2000. Art. 17. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'amministrazione regionale puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Art. 18. Rinvio 1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, ai seguenti riferimenti normativi: a) regolamento (UE) 702/2014; b) regolamento (UE) 1407/2013; c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41; d) legge regionale n. 7/2000; e) legge regionale n. 14/2002; f) legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali); g) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Fedriga