Allegato 
 
 
Regolamento recante i criteri e le modalita' per la  concessione  dei
  contributi ai comuni anche non appartenenti alla  Regione  Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel  territorio
  regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici  in
  attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale  28
  dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                Oggetto, finalita' e regime di aiuto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per la concessione dei contributi per interventi di  riqualificazione
di   malghe   ubicate   nel    territorio    regionale    consistenti
nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'art. 2,
commi da 16 a 21, della legge  regionale  28  dicembre  2018,  n.  29
(legge di stabilita' 2019). 
    2. I contributi riguardanti gli  interventi  di  riqualificazione
delle malghe consistenti nell'adeguamento  funzionale  degli  edifici
destinati all'alloggio del personale  ed  al  ricovero  del  bestiame
comprese le relative pertinenze sono concessi nel rispetto di  quanto
previsto all'art. 29 «Aiuti agli investimenti destinati a  preservare
il patrimonio  culturale  e  naturale  delle  aziende  agricole»  del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del  25  giugno  2014,
che dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  nei  settori  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea serie L n. 193/1 di data 1º luglio 2014. 
    3. I contributi riguardanti gli  interventi  di  riqualificazione
delle malghe consistenti nell'adeguamento  funzionale  degli  edifici
destinati alla trasformazione ed alla vendita  dei  prodotti  caseari
comprese le relative pertinenze sono concessi nel rispetto di  quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della
Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis». 
    4. Ai fini del rispetto degli obblighi  di  cui  all'art.  9  del
regolamento (UE) n. 702/2014, le informazioni  relative  al  presente
regime di aiuti sono pubblicate sul sito web regionale, alla  sezione
specificamente dedicata agli aiuti  di  Stato  concessi  nei  settori
agricoltura,  foreste  e  pesca  e  consultabile  al  seguente  link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazi
onale/aiuti-stato/FOGLIA7 
 
                               Art. 2. 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1. Ai sensi dell'art.  2,  comma  17  della  legge  regionale  n.
29/2018, i beneficiari  del  contributo  sono  i  comuni,  anche  non
appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, titolari di
diritti di proprieta' di  malghe  ubicate  nel  territorio  regionale
all'atto della domanda. 
    2. Ai fini del rispetto della disposizione di cui al  regolamento
(UE) 702/2014, art. 1, paragrafo 6, i beneficiari non possono  essere
soggetti che versano in  condizioni  di  difficolta',  come  definiti
dall'art. 2, punto 14 del medesimo regolamento. 
 
                               Art. 3. 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art.  29  del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del  25  giugno  2014,
gli aiuti sono concessi per il  recupero  delle  malghe  riconosciute
quale patrimonio  culturale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, poiche' edificate da piu'  di  settanta  anni  e
opera di autore non piu' vivente, ovvero in quanto  situate  in  aree
sottoposte a tutela  paesaggistica  di  cui  al  piano  paesaggistico
regionale approvato con decreto del Presidente della Regione  del  24
aprile 2018, n. 0111/Pres. 
    2.  Sono  in  ogni  caso  esclusi  gli   interventi   finalizzati
all'acquisto di impianti ed attrezzature nonche' quelli destinati  ad
aumentare la capacita' produttiva. 
    3. Sono esclusi dal  finanziamento  interventi  finalizzati  alla
realizzazione di nuovi  volumi  e  nuovi  manufatti,  gli  interventi
riguardanti le aree esterne, nonche' le opere di  infrastrutturazione
del complesso malghivo (opere per viabilita', per adduzione di acqua,
luce ecc.). 
    4. Ogni comune puo' presentare una sola domanda di contributo per
ogni complesso malghivo di proprieta'. 
    5. L'eventuale impiego di legname nei lavori di  riqualificazione
per la parte edilizia, deve essere fornito  da  imprese  in  possesso
della certificazione della catena di custodia del prodotto legnoso  a
garanzia della sostenibilita' e tracciabilita' della materia legnosa. 
 
                               Art. 4. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili  a  contributo  esclusivamente   le   spese
sostenute per lavori realizzati  successivamente  alla  presentazione
della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie: 
      a) lavori a misura e a corpo; 
      b)  rilievi,  accertamenti  e  indagini,  nel  limite  previsto
dall'art. 56, comma 2 della legge regionale 31  maggio  2002,  n.  14
(disciplina organica dei lavori pubblici); 
      c) imprevisti nel limite previsto dall'art. 56, comma  2  della
legge regionale n. 14/2002; 
      d) accantonamenti di legge; 
      e) spese tecniche relative alla progettazione, alle  necessarie
attivita' preliminari, nonche' al coordinamento  della  sicurezza  in
fase di progettazione, ed alle conferenze di servizi; 
      f)  spese  tecniche  relative   alla   direzione   lavori,   al
coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  all'assistenza
giornaliera ed alla contabilita'; 
      g) spese per commissioni giudicatrici; 
      h) spese per pubblicita' di gara; 
      i) spese per accertamenti di laboratorio e  verifiche  tecniche
previste  dal  capitolato  speciale   d'appalto,   collaudo   tecnico
amministrativo,  collaudo  statico  ed   altri   eventuali   collaudi
specialistici; 
      l) imposta sul valore aggiunto (IVA)  solo  se  definitivamente
sostenuta e non recuperabile dal beneficiario. 
    2. Le spese  di  cui  al  comma 1  sono  ammissibili  secondo  la
disciplina di cui all'art. 56,  comma  2  della  legge  regionale  n.
14/2002. Il beneficiario e' autorizzato  ad  utilizzare  le  economie
contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ai sensi
dell'art. 56, comma 4 della legge regionale n. 14/2002. 
    3. Tra le spese tecniche, generali e di collaudo non sono in ogni
caso ammissibili a contributo le spese di  progettazione  qualora  le
stesse siano gia' state oggetto di finanziamento ai  sensi  dell'art.
2, commi da 115 a 122 della legge regionale 11  agosto  2016,  n.  14
(Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e  del  bilancio  per  gli
anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10  novembre  2015,  n.
26) e dell'art. 2, commi da 85 a 92 della legge regionale 29 dicembre
2016, n. 25 (legge di stabilita' 2017). 
 
                               Art. 5. 
 
                  Cumulabilita' e divieto di cumulo 
 
    1. Non  e'  ammesso  il  cumulo  con  altri  incentivi  pubblici,
previsti  dalle  normative  europee,   statati   e   regionali,   che
costituiscano o meno aiuto di Stato, sulle spese ammesse a contributo
e riportate nel decreto di concessione di cui all'art. 9, comma 4. 
 
                               Art. 6. 
 
                      Ammontare del contributo 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  29  del  regolamento   (UE)   702/2014,
l'ammontare del contributo per  gli  interventi  di  riqualificazione
delle malghe consistenti nell'adeguamento  funzionale  degli  edifici
destinati all'alloggio del personale  ed  al  ricovero  del  bestiame
comprese le relative pertinenze e' determinato nella misura  del  100
per cento dei costi ammissibili. 
    2.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  regolamento   (UE)   1407/2013,
l'ammontare del contributo per  gli  interventi  di  riqualificazione
delle malghe consistenti nell'adeguamento  funzionale  degli  edifici
destinati alla trasformazione ed alla vendita  dei  prodotti  caseari
comprese le relative pertinenze e' determinato nella misura  del  100
per cento dei costi ammissibili, fermi restando i limiti  di  cui  al
paragrafo 2 del medesimo articolo. 
    3.  Il  contributo  e'  concesso   nei   limiti   delle   risorse
disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'art. 9, comma 2. 
 
                               Art. 7. 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di contributo e' presentata alla  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Direzione  centrale  risorse  agroalimentari,
forestali  e  ittiche-  Servizio  coordinamento  politiche   per   la
montagna,  esclusivamente  mediante  posta  elettronica   certificata
(Pec), in conformita' alle norme vigenti in materia,  mediante  invio
all'indirizzo di Pec montagna@certregione.fvg.it prima dell'avvio dei
lavori di riqualificazione  relativi  all'infrastruttura  e  comunque
entro il 30 aprile 2020. 
    2. La data del ricevimento della  domanda  e'  determinata  dalla
data della ricevuta di accettazione della Pec che comprova l'avvenuta
spedizione del messaggio, con in  allegato  la  relativa  domanda  di
contributo. 
    3. La domanda si intende validamente inviata se: 
      a) inviata dall'indirizzo Pec del comune richiedente; 
      b)  sottoscritta  con  firma   digitale   e   corredata   dalla
documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente
scannerizzata ed inviata tramite Pec, corredata dalla  documentazione
richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identita'
personale del legale rappresentante, in corso di validita'. 
    4. La domanda, secondo il  modello  di  cui  all'allegato  A  del
presente regolamento, e' sottoscritta dal legale  rappresentante  del
comune a pena di inammissibilita'. 
    5. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: 
      a)  relazione  descrittiva  dell'opera  da  realizzare,  quadri
economici  per  ciascuna   tipologia   di   intervento   (adeguamento
funzionale degli edifici destinati all'alloggio del personale  ed  al
ricovero del bestiame comprese le relative pertinenze  /  adeguamento
funzionale  degli  edifici  destinati  alla  trasformazione  ed  alla
vendita dei prodotti  caseari  comprese  le  relative  pertinenze)  e
cronoprogramma  comprensivo  delle  fasi  di   progettazione   e   di
esecuzione dei lavori (con particolare riferimento alla data prevista
per  l'approvazione  del  progetto  definitivo),   sottoscritti   dal
responsabile unico del procedimento. Le spese  per  la  realizzazione
delle eventuali opere comuni e per le spese tecniche  generali  e  di
collaudo comuni devono  essere  ripartite  quota  parte  ed  in  modo
proporzionale all'entita' di ciascuna  delle  due  tipologie  di  cui
sopra. I quadri economici devono essere redatti secondo l'allegato C; 
      b)  dichiarazione  del  legale  rappresentante  relativa   alla
proprieta'  dell'immobile  oggetto  di  intervento,  con  indicazione
specifica dei relativi estremi catastali; 
      c) relazione attestante le caratteristiche necessarie  al  fine
dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione  di
cui all'articolo 10,  redatta  secondo  l'allegato  B,  corredata  da
idonea documentazione ivi  indicata,  sottoscritta  dal  responsabile
unico del procedimento. 
      d) autorizzazione al legale rappresentante per la presentazione
della domanda di contributi, deliberata dall'organo competente; 
      e)  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  dell'art.   47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa) attestante  gli  aiuti  «de
minimis» concessi, redatta secondo l'allegato D; 
      f) fotocopia del documento di identita' in corso  di  validita'
del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa). 
    6. Il Servizio coordinamento politiche per la  montagna  richiede
ai singoli comuni interessati le necessarie integrazioni qualora cio'
risulti necessario al fine della conclusione dell'istruttoria e della
valutazione della domanda di contributo. 
 
                               Art. 8. 
 
               Comunicazione di avvio del procedimento 
 
    1. Il  Servizio  coordinamento  politiche  per  la  montagna  da'
comunicazione scritta dell'avvio del  procedimento  ai  soggetti  che
presentano domanda di contributo ai sensi  degli  articoli  13  e  14
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
 
                               Art. 9. 
 
                      Procedimento contributivo 
 
    1.  La  concessione  del  contributo  avviene  a  seguito   della
conclusione di una procedura valutativa svolta secondo  la  modalita'
del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della
legge regionale n. 7/2000. 
    2. La  graduatoria  degli  interventi  ammessi  a  contributo  e'
approvata entro centottanta giorni decorrenti dal termine  ultimo  di
presentazione della domanda  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  ed  e'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
    3. Con la graduatoria di cui al comma 2  sono  altresi'  indicate
come non ammissibili a contributo le domande prive dei  requisiti  di
ammissibilita' ai sensi degli articoli 2 e 3, per le quali non si da'
corso alla valutazione secondo  i  criteri  di  valutazione  definiti
dall'articolo 10. 
    4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria
e nei limiti delle risorse prenotate, e' disposta dal  direttore  del
Servizio coordinamento politiche per la  montagna,  il  quale  assume
contestualmente l'impegno di spesa a favore del  beneficiario,  entro
novanta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento. 
    5.  La   concessione   del   contributo   e'   subordinata   alla
registrazione  dell'aiuto  nel  registro  nazionale  aiuti  ed   alla
relativa verifica del rispetto del massimale di cui all'art. 3,  par.
2 del regolamento (UE) 1407/2013. 
 
                              Art. 10. 
 
        Criteri di valutazione e formazione della graduatoria 
 
    1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che  presentano
i requisiti di ammissibilita' previsti dagli articoli 2 e 3. 
    2.  La  graduatoria  delle  domande  ammissibili  e'  formata  in
applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili: 
      a) presentazione da parte del singolo comune di: 
        1) una sola domanda di contributo per  un  solo  insediamento
malghivo punti 40; 
        2) due domande di contributo a  valere  su  due  insediamenti
malghivi punti 10; 
        3) piu' di due domande di contributo punti 0; 
      b) interventi che prevedono una spesa complessiva: 
        1) fino ad euro l00.000,00 punti 30; 
        2) da euro l00.001,00 ad euro 250.000,00 punti 15; 
        3) da euro 250.001,00 ad euro 400.000,00 punti 7; 
        4) da euro 400.001,00 ad euro 600.000,00 punti 3; 
        5) oltre euro 600.001,00 punti 0; 
      c) interventi per i quali, al momento della presentazione della
domanda, e' presente il progetto esecutivo approvato: punti 15; 
      d) in relazione ai seguenti settori di intervento: a)  alloggio
del personale; b) ricovero  del  bestiame;  c)  trasformazione  e  d)
vendita dei prodotti caseari: 
        1) interventi che interessano due dei settori sopra indicati:
punti 2; 
        2) interventi che interessano tre dei settori sopra indicati:
punti 3; 
        3) interventi  che  interessano  quattro  dei  settori  sopra
indicati: punti 4; 
      e) interventi che interessano siti di Natura 2000  e  parchi  e
riserve naturali regionali punti 5; 
      f) interventi in comuni in possesso di  certificazione  per  la
gestione forestale sostenibile qualora proprietari  forestali:  punti
3; 
      g) interventi ricadenti in zona di  svantaggio  socio-economico
come individuati dalla delibera della Giunta regionale n. 3303 del 31
ottobre 2000,  nella  quale  e'  classificato  il  comune  proponente
l'intervento: 
        1) zona A punti 1; 
        2) zona B punti 2; 
        3) zona C punti 3; 
      h)  interventi  aventi  ad  oggetto  malghe  che  negli  ultimi
vent'anni sono state oggetto di monticazione: punti 40; 
    3. In caso  di  parita'  di  punteggio  si  applica  il  criterio
cronologico di presentazione della domanda. 
 
                              Art. 11. 
 
             Termini di inizio ed ultimazione dei lavori 
 
    1. I termini di inizio e fine  dei  lavori,  ai  sensi  dell'art.
64-bis della legge regionale n.  14/2002,  sono  fissati  dall'organo
concedente il contributo. 
    2. Il termine di rendicontazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1,
della  legge  regionale  n.  14/2002,  e'  fissato  nel  decreto   di
concessione del contributo. 
    3. I termini per l'inizio  e  la  fine  dei  lavori,  nonche'  di
rendicontazione, possono essere prorogati  su  istanza  motivata  del
beneficiario. 
    4. Le date effettive di inizio e fine lavori sono tempestivamente
comunicate dal beneficiario al Servizio coordinamento  politiche  per
la montagna. 
 
                              Art. 12. 
 
         Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 21, comma  4  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, il beneficiario ha l'obbligo  di  richiedere  ed
ottenere l'autorizzazione da parte della  Soprintendenza  archeologia
belle arti e paesaggio prima di poter procedere all'esecuzione  delle
opere, autorizzazione che lo stesso e' tenuto a trasmettere in  copia
all'amministrazione regionale. 
    2. Ai sensi dell'art. 32 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
beneficiario ha l'obbligo  di  mantenere  la  destinazione  dei  beni
immobili oggetto di intervento per la durata  di  cinque  anni  dalla
data del  collaudo.  Il  mantenimento  del  vincolo  di  destinazione
riguarda sia il beneficiario, che ha  l'obbligo  di  non  alienare  o
cedere l'immobile  per  il  suddetto  periodo,  sia  i  beni  oggetto
dell'intervento. 
    3. Il beneficiario dispone qualsiasi concessione o altro atto  di
conferimento a favore di soggetti terzi per la gestione  della  malga
mediante procedura aperta, trasparente e non  discriminatoria  e  nel
rispetto delle norme applicabili in materia  di  appalti  ed  impegna
inoltre il soggetto individuato attraverso le stesse, quale  gestore,
a vendere quanto da lui prodotto, all'interno della malga oggetto  di
finanziamento, su base aperta, trasparente, non discriminatoria ed  a
prezzi di mercato. 
 
                              Art. 13. 
 
                      Modifiche all'intervento 
 
    1. Le modifiche  all'intervento  finanziato  che  incidono  sulle
finalita'  e  sui  contenuti  progettuali   che   hanno   determinato
l'attribuzione  dei  punteggi  ai   fini   della   formazione   della
graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, non sono ammesse. 
    2. In tutti gli altri casi le modifiche all'intervento finanziato
sono  tempestivamente  comunicate  al   Servizio,   corredate   dalla
documentazione  tecnica  alla  modifica  progettuale,  una  relazione
illustrativa, quadri economici aggiornati e una dichiarazione che  la
modifica intervenuta non  incide  sulle  finalita'  e  sui  contenuti
progettuali che hanno determinato  l'attribuzione  dei  punteggi,  al
fine di procedere all'eventuale rideterminazione del contributo. 
    3. Le modifiche non comportano in alcun modo la  rideterminazione
in aumento del contributo concesso. 
 
                              Art. 14. 
 
Rendicontazione ed erogazione del contributo a titolo di acconto e di
                                saldo 
 
    1. Ai sensi dell'art. 57 della legge  regionale  n.  14/2002,  il
contributo viene  erogato,  previa  richiesta  da  parte  del  comune
beneficiario, sulla base della progressione della spesa, in relazione
alle obbligazioni giuridiche assunte,  certificate  dal  responsabile
del procedimento. 
    2. A seguito dell'avvenuta presentazione  della  rendicontazione,
entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  stessa,  con  il
provvedimento  di  approvazione  del  rendiconto,   verra'   disposta
l'erogazione del saldo. 
    3. La rendicontazione della spesa sostenuta  a  titolo  di  saldo
deve essere presentata entro  sei  mesi  dalla  data  di  conclusione
dell'intervento, secondo le modalita' dettate dall'art. 42, commi 1 e
2, della legge regionale n. 7/2000. 
    4. La liquidazione del contributo e' subordinata all'acquisizione
da parte dell'amministrazione regionale nel registro nazionale  degli
aiuti  di  Stato  della  Visura  Deggendorf  che   accerti   che   il
beneficiario non e' destinatario di un ordine  di  recupero  pendente
per  effetto  di  una  precedente  decisione  della  Commissione  che
dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato interno. 
    5.  Qualora  a  seguito  della  verifica  effettuata   da   parte
dell'amministrazione regionale nel registro nazionale degli aiuti  di
Stato risulti che il beneficiario del contributo sia destinatario  di
un  ordine  di  recupero  pendente  per  effetto  di  una  precedente
decisione  della  Commissione  che  dichiara  un  aiuto  illegale  ed
incompatibile con il  mercato  interno,  lo  stesso  e'  tenuto  alla
restituzione  dell'aiuto  oggetto  di  recupero  entro   il   termine
perentorio di sessanta giorni decorrenti dall'avvenuto  accertamento,
a pena di revoca del contributo di cui al presente regolamento. 
    6.  Il  beneficiario   presenta   la   documentazione   ai   fini
dell'erogazione del contributo esclusivamente via Pec. 
 
                              Art. 15. 
 
Revoca  del  provvedimento  di  concessione  e  rideterminazione  del
                             contributo 
 
    1. Il provvedimento di concessione  del  contributo  e'  revocato
per: 
      a) rinuncia del beneficiario; 
      b) mancato conseguimento della finalita' dell'intervento; 
      c) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art.
12, comma 1; 
      d)   accertamento   della    falsita'    delle    informazioni,
dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario; 
      e) mancato adempimento alle disposizioni dell'art. 14, comma 5; 
      f) violazioni di norme espressamente sanzionate con  la  revoca
dei finanziamenti pubblici. 
    2.  La  revoca  e  la  riduzione  del  contributo  comportano  la
restituzione da parte  del  beneficiario  delle  somme  eventualmente
percepite, secondo quanto previsto dal titolo  III,  capo  II,  della
legge regionale n. 7/2000. 
    3. L'amministrazione regionale riduce il contributo  concesso  ai
singoli beneficiari quando si verificano le seguenti condizioni: 
      a) nel caso di riduzione della spesa ammissibile per effetto di
modifiche   al   progetto   iniziale   regolarmente   comunicate   ed
autorizzate; 
      b) nel caso di attuazione parziale che garantisca  comunque  il
raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' dell'intervento. 
 
                              Art. 16. 
 
             Sospensione dell'erogazione del contributo 
 
    1.  L'erogazione  del  contributo  puo'  essere  sospesa   quando
ricorrono le circostanze previste dall'art. 47 della legge  regionale
n. 7/2000. 
 
                              Art. 17. 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  44  della  legge  regionale  n.  7/2000,
l'amministrazione  regionale  puo'  disporre  in  qualsiasi   momento
ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione
dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del
beneficiario e la  veridicita'  delle  dichiarazioni  e  informazioni
prodotte dal beneficiario. 
 
                              Art. 18. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non disposto dal presente  regolamento,  si  rinvia
alle disposizioni normative che disciplinano le materie e  i  settori
interessati dall'intervento finanziato e, in particolare, ai seguenti
riferimenti normativi: 
      a) regolamento (UE) 702/2014; 
      b) regolamento (UE) 1407/2013; 
      c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41; 
      d) legge regionale n. 7/2000; 
      e) legge regionale n. 14/2002; 
      f) legge 28 dicembre 2015,  n.  221  (Disposizioni  in  materia
ambientale  per  promuovere  misure  di  green  economy  e   per   il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali); 
      g) decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici). 
 
                              Art. 19. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
(Omissis). 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga