Art. 15 Modificazioni dell'art. 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). 1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 e' inserita la seguente: «b-bis) a enti del terzo settore che li destinano a persone in situazione di disagio sociale che si trovano in una temporanea emergenza abitativa, corrispondendo un canone non superiore a quello agevolato secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili ad uso abitativo.». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 e' inserito il seguente: «4-bis. Se, entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo o stabilito dalla normativa provinciale vigente in materia, eventualmente prorogato, gli alloggi proposti ai sensi del comma 4 non sono accettati dai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie., questi alloggi sono locati ai sensi del comma 2.». 3. Nel comma 5 dell'art. 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 4 e 4-bis». 4. Nel comma 6 dell'art. 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 4, 4-bis e 5».