Art. 15 
    Modificazioni dell'art. 63 della legge  provinciale  13  novembre
1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali  in  materia  di
edilizia abitativa). 
  1. Dopo la  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  63  della  legge
provinciale n. 21 del 1992 e' inserita la seguente: 
    «b-bis) a enti del terzo settore che li destinano  a  persone  in
situazione di disagio  sociale  che  si  trovano  in  una  temporanea
emergenza abitativa, corrispondendo un canone non superiore a  quello
agevolato secondo la disciplina vigente per la locazione di  immobili
ad uso abitativo.». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 63 della legge provinciale n.  21  del
1992 e' inserito il seguente: 
    «4-bis.  Se,  entro  il  termine  fissato  nel  provvedimento  di
concessione del contributo o stabilito  dalla  normativa  provinciale
vigente in materia, eventualmente prorogato, gli alloggi proposti  ai
sensi del comma 4 non sono accettati dai soggetti utilmente collocati
nelle graduatorie., questi alloggi sono locati  ai  sensi  del  comma
2.». 
  3. Nel comma 5 dell'art. 63 della legge provinciale n. 21 del  1992
le parole: «2, 3 e 4» sono sostituite dalle  seguenti:  «2,  3,  4  e
4-bis». 
  4. Nel comma 6 dell'art. 63 della legge provinciale n. 21 del  1992
le parole: «2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 4, 4-bis
e 5».