Art. 16 
 
Modificazioni  della  legge  provinciale  7  novembre  2005,  n.  15,
  concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale  della
  casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre  1992,  n.
  21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di  edilizia
  abitativa)». 
 
  1. Al comma 2, dell'art. 3 della legge provinciale n. 15  del  2005
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le  parole:  «almeno  un  componente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il richiedente»; 
    b) dopo le parole: «che abbiano» sono inserite le  seguenti:  «il
requisito previsto dall'art. 5, comma 2, lettera c-bis), nonche'». 
  2. Nella lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale
n. 15 del 2005, dopo le parole: «dal regolamento di esecuzione»  sono
inserite le seguenti: «, fra cui rientra, in ogni caso, la.  presenza
nel nucleo familiare di  una  donna  vittima  di  violenza  ai  sensi
dell'art. 1, cornma 3, della legge provinciale 9  marzo  2010,  n.  6
(Interventi per la prevenzione della violenza  di  genere  e  per  la
tutela delle donne che ne sono vittime)». 
  3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n.  15  del  2005
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'alinea le  parole:  «Possono  ottenere»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Puo' ottenere»; 
    b) nell'alinea le parole «i soggetti in possesso» sono sostituite
dalle seguenti: «il richiedente in possesso»; 
    c) dopo la lettera c ter) e' inserita la seguente: 
      «c-quater) assenza da parte del richiedente  e  dei  componenti
del  nucleo  familiare,  nei  dieci  anni  precedenti  la   data   di
presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non
colposi per quali la legge  prevede  la  pena  della  reclusione  non
inferiore nel minimo a cinque anni,  nonche'  per  i  reati  previsti
dall'art. 380, comma 2, del codice di procedura penale.» 
  4. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione  i  nuclei
familiari in possesso dei  requisiti  previsti  dal  eomma  2  e  che
abbiano una condizione economico-patrimoniale rientrante  nei  limiti
massimi previsti dal regolamento  di  esecuzione  per  la  permanenza
nell'alloggio.» 
  5. Nel comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15  del  2005
dopo le parole: «con gli enti locali, a soggetti»  sono  inserite  le
seguenti: «in possesso dei requisiti per l'accesso alle  agevolazioni
in materia di' edilizia abitativa  pubblica  previsti  dal  comma  2,
lettere e), e-ter) e e-quater),». 
  6. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 7 della legge  provinciale  n.
15 del 2005 le parole: «ITEA S.p.a.» sono sostituite dalle  seguenti:
«La Provincia, mediante ITEA S.p.a.,». 
  7. Dopo la lettera b-bis) del  comma  3  dell'art.  9  della  legge
provinciale n. 15 del 2005 e' inserita la seguente: 
    «b-ter)  condanna  definitiva  dell'assegnatario  o  di  uno  dei
componenti  del   nucleo   familiare,   successiva   all'assegnazione
dell'alloggio, per i delitti non colposi per i quali la legge prevede
la pena della reclusione non inferiore nel  minimo,  a  cinque  anni,
nonche' per i reati previsti dall'art. 380, comma 2,  del  codice  di
procedura penale;». 
  8. Nel comma 5-bis dell'art. 9 della legge provinciale  n.  15  del
2005  le  parole:  «lettera  e),»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«lettere b-ter), e) e d bis),». 
  9. Nel comma 11 dell'art. 9 della legge provinciale n. 15 del  2005
le parole: «fatta salva la possibilita' di avvalersi di  ITEA  S.p.a.
previa convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «fatta  salva  la
verifica annuale per la permanenza nell'alloggio  che  e'  svolta  da
ITEA S.p.a.». 
  10. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale n. 15  del
2005 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Per le finalita' previste dall'art.  2-sexies,  comma  2,
lettere m) e q), del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
(Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UL) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  tisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali. dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e, in
particolare, per garantire l'accesso e l'occupazione degli alloggi di
edilizia  abitativa  pubblica  alle  condizioni  e   ai   presupposti
normativamente previsti, nonche' per espletare le connesse  attivita'
di controllo e sanzionatorie,  la  Provincia  puo'  trattare  i  dati
relativi ai reati e alle condanne penali di  cui  tigli  articoli  5,
comma 2, e 9, comma 3. della presente legge ai sensi e  nel  rispetto
di quanto previsto dal regolamento di esecuzione.» 
  11. Le  modificazioni  della  legge  provinciale  n.  15  del  2005
apportate dal comma 3 si  applicano  alle  domande  di  locazione  di
alloggio di edilizia abitativa pubblica  inserite  nelle  graduatorie
approvate nell'anno 2021. 
  12. Per il rinnovo del contratto di locazione e per la  revoca  del
provvedimento di assegnazione o  di  autorizzazione,  alla  locazione
rispettivamente disciplinati dall'art. 5, comma  3,  e  dall'art.  9,
comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2005, come  modificati  da
questo articolo, si considerano le  condanne  previste  dall'art.  5,
comma 2, lettera c-quater), della medesima  legge  provinciale,  come
modificato dal comma 3 del presente articolo, per i delitti  commessi
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.