Art. 16 Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)». 1. Al comma 2, dell'art. 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «almeno un componente» sono sostituite dalle seguenti: «il richiedente»; b) dopo le parole: «che abbiano» sono inserite le seguenti: «il requisito previsto dall'art. 5, comma 2, lettera c-bis), nonche'». 2. Nella lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: «dal regolamento di esecuzione» sono inserite le seguenti: «, fra cui rientra, in ogni caso, la. presenza nel nucleo familiare di una donna vittima di violenza ai sensi dell'art. 1, cornma 3, della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)». 3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea le parole: «Possono ottenere» sono sostituite dalle seguenti: «Puo' ottenere»; b) nell'alinea le parole «i soggetti in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «il richiedente in possesso»; c) dopo la lettera c ter) e' inserita la seguente: «c-quater) assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonche' per i reati previsti dall'art. 380, comma 2, del codice di procedura penale.» 4. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 e' sostituito dal seguente: «3. Hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal eomma 2 e che abbiano una condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione per la permanenza nell'alloggio.» 5. Nel comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 dopo le parole: «con gli enti locali, a soggetti» sono inserite le seguenti: «in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di' edilizia abitativa pubblica previsti dal comma 2, lettere e), e-ter) e e-quater),». 6. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «ITEA S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia, mediante ITEA S.p.a.,». 7. Dopo la lettera b-bis) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 e' inserita la seguente: «b-ter) condanna definitiva dell'assegnatario o di uno dei componenti del nucleo familiare, successiva all'assegnazione dell'alloggio, per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a cinque anni, nonche' per i reati previsti dall'art. 380, comma 2, del codice di procedura penale;». 8. Nel comma 5-bis dell'art. 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b-ter), e) e d bis),». 9. Nel comma 11 dell'art. 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «fatta salva la possibilita' di avvalersi di ITEA S.p.a. previa convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la verifica annuale per la permanenza nell'alloggio che e' svolta da ITEA S.p.a.». 10. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale n. 15 del 2005 e' inserito il seguente: «4-bis. Per le finalita' previste dall'art. 2-sexies, comma 2, lettere m) e q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UL) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone tisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali. dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e, in particolare, per garantire l'accesso e l'occupazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica alle condizioni e ai presupposti normativamente previsti, nonche' per espletare le connesse attivita' di controllo e sanzionatorie, la Provincia puo' trattare i dati relativi ai reati e alle condanne penali di cui tigli articoli 5, comma 2, e 9, comma 3. della presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione.» 11. Le modificazioni della legge provinciale n. 15 del 2005 apportate dal comma 3 si applicano alle domande di locazione di alloggio di edilizia abitativa pubblica inserite nelle graduatorie approvate nell'anno 2021. 12. Per il rinnovo del contratto di locazione e per la revoca del provvedimento di assegnazione o di autorizzazione, alla locazione rispettivamente disciplinati dall'art. 5, comma 3, e dall'art. 9, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2005, come modificati da questo articolo, si considerano le condanne previste dall'art. 5, comma 2, lettera c-quater), della medesima legge provinciale, come modificato dal comma 3 del presente articolo, per i delitti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.