Art. 17 
 
Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007,  n.  11  (legge
  provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007). 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e
sulla  protezione  della  natura  2007  le  parole:  «In   attuazione
dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n.  227  del  2001,  la
Provincia istituisce un elenco provinciale delle  imprese  forestali,
in  cui  sono  iscritte  le  imprese   in   possesso   di   capacita'
tecnico-professionali per l'esecuzione delle attivita' selvicolturali
e di utilizzazioni forestali,  nonche'  per  la  realizzazione  delle
opere e per la prestazione dei servizi in ambiti)  forestale.»,  sono
sostituite dalle seguenti: «In attuazione  dell'art.  10 del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e
libere forestali), la  Provincia  istituisce  un  elenco  provinciale
delle imprese forestali che' eseguono lavori o forniscono servizi  di
gestione forestale, articolato per categorie o  sezioni  distinte  in
base alla diversa natura giuridica delle imprese.» 
  2. Nel comma 2 dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007  le  parole:  «patentino  previsto
dall'art.  102-bis»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «patentino
previsto dall'art. 102» e le  parole:  «prevista  dall'art.  102-bis,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti «prevista dall'art. 102». 
  3. Nel comma 4 dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007 le parole: «Ai sensi  dell'art.  8
del decreto legislativo  n.  227  del  2001»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n.
34 del 2018». 
  4. L'art.  102  della  legge  provinciale  sulle  foreste  e  sulla
protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 10 (Qualificazione e i  degli  addetti  alle  utilizzazioni
forestali) - 1. La Provincia promuove le attivita' di  qualificazione
e formazione degli addetti alle utilizzazioni forestali. 
    2. La Giunta provinciale,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce: 
      a) i requisiti  professionali,  i  criteri  per  la  formazione
professionale degli operatori forestali e degli istruttori forestali,
in relazione alla  natura,  alla  complessita'  degli  interventi  da
eseguire e ai compiti per ciascun livello professionale, in  coerenza
con i requisiti e i criteri minimi stabiliti a livello nazionale; 
      b) le condizioni, i requisiti e le modalita' per il rilascio  e
il rinnovo del patentino d'idoneita' previsto dal comma 3; 
      c) i percorsi formativi e informativi  a  prevalente  carattere
pratico-applicativo, comprensivi dei relativi requisiti  di  accesso,
realizzati, di norma, attraverso la struttura provinciale  competente
in materia di foreste demaniali; 
      d) i  criteri  per  il  riconoscimento  delle  equivalenze  tra
percorsi  formativi  attivi  in  ambito  forestale   realizzati   sul
territorio nazionale e dell'Unione europea. 
    3. Il patentino d'idoneita' previsto dall'art. 61  e'  rilasciato
dalla struttura provinciale competente  in  materia  di  foreste,  e'
personale ha una durata decennale che decorre dalla data di  rilascio
ed e' rinnovabile. Il patentino perde la sua validita', in ogni caso,
al compimento del settantesimo anno di' eta'. 
    4. La Giunta provinciale  e'  autorizzata  a  disporre  le  spese
relative ai corsi, nonche' quelle per  lo  svolgimento  di  attivita'
dimostrative, a carico del bilancio della Provincia. 
    5. Per  facilitare  la  frequenza  ai  corsi  la  Provincia  puo'
assicurare la fruizione agevolata di servizi ed  erogare  sussidi  ai
partecipanti che non godono di retribuzione derivante da rapporto  di
lavoro o di altre agevolazioni, 
    6. A  tutti  i  frequentanti  che  ne  sono  privi  la  Provincia
garantisce l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  contro
le malattie professionali.» 
  5. L'art. 102-bis della legge provinciale  sulle  foreste  e  sulla
protezione della natura 2007 e' abrogato. 
  6. La deliberazione prevista dall'art. 102, comma  2,  della  legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007,  come
inserito dal presente articolo, determina  la  data  di  applicazione
dell'art. 102 e i criteri per il riconoscimento della  validita'  dei
percorsi formativi realizzati in  Provincia  di  Trento  prima  della
predetta data. I patentini  d'idoneita'  rilasciati  dalla  struttura
provinciale competente in materia di  foreste  prima  della  medesima
data conservano la loro validita' fino alla loro naturale scadenza  e
sono rinnovabili.