Art. 17 Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007). 1. Nel comma 1 dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «In attuazione dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 227 del 2001, la Provincia istituisce un elenco provinciale delle imprese forestali, in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacita' tecnico-professionali per l'esecuzione delle attivita' selvicolturali e di utilizzazioni forestali, nonche' per la realizzazione delle opere e per la prestazione dei servizi in ambiti) forestale.», sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e libere forestali), la Provincia istituisce un elenco provinciale delle imprese forestali che' eseguono lavori o forniscono servizi di gestione forestale, articolato per categorie o sezioni distinte in base alla diversa natura giuridica delle imprese.» 2. Nel comma 2 dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «patentino previsto dall'art. 102-bis» sono sostituite dalle seguenti: «patentino previsto dall'art. 102» e le parole: «prevista dall'art. 102-bis, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «prevista dall'art. 102». 3. Nel comma 4 dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 34 del 2018». 4. L'art. 102 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Qualificazione e i degli addetti alle utilizzazioni forestali) - 1. La Provincia promuove le attivita' di qualificazione e formazione degli addetti alle utilizzazioni forestali. 2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce: a) i requisiti professionali, i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e degli istruttori forestali, in relazione alla natura, alla complessita' degli interventi da eseguire e ai compiti per ciascun livello professionale, in coerenza con i requisiti e i criteri minimi stabiliti a livello nazionale; b) le condizioni, i requisiti e le modalita' per il rilascio e il rinnovo del patentino d'idoneita' previsto dal comma 3; c) i percorsi formativi e informativi a prevalente carattere pratico-applicativo, comprensivi dei relativi requisiti di accesso, realizzati, di norma, attraverso la struttura provinciale competente in materia di foreste demaniali; d) i criteri per il riconoscimento delle equivalenze tra percorsi formativi attivi in ambito forestale realizzati sul territorio nazionale e dell'Unione europea. 3. Il patentino d'idoneita' previsto dall'art. 61 e' rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, e' personale ha una durata decennale che decorre dalla data di rilascio ed e' rinnovabile. Il patentino perde la sua validita', in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di' eta'. 4. La Giunta provinciale e' autorizzata a disporre le spese relative ai corsi, nonche' quelle per lo svolgimento di attivita' dimostrative, a carico del bilancio della Provincia. 5. Per facilitare la frequenza ai corsi la Provincia puo' assicurare la fruizione agevolata di servizi ed erogare sussidi ai partecipanti che non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre agevolazioni, 6. A tutti i frequentanti che ne sono privi la Provincia garantisce l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali.» 5. L'art. 102-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' abrogato. 6. La deliberazione prevista dall'art. 102, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come inserito dal presente articolo, determina la data di applicazione dell'art. 102 e i criteri per il riconoscimento della validita' dei percorsi formativi realizzati in Provincia di Trento prima della predetta data. I patentini d'idoneita' rilasciati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste prima della medesima data conservano la loro validita' fino alla loro naturale scadenza e sono rinnovabili.