Art. 18 Modificazioni della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019) 1. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conformita' puo' essere assicurata anche con opere provvisionali secondo quanto previsto dalla normativa statale. Resta fermo l'obbligo di adeguamento delle strutture alla vigente disciplina in caso di interventi di ristrutturazione.» 2. Nel comma 5 dell'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 le parole: «e le eventuali deroghe» sono soppresse. 3. Alla fine del comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 sono aggiunte le parole: «, secondo la disciplina dell'Unione europea in materia di marchi».