Art. 18 
 
Modificazioni della legge provinciale 30 ottobre 2019, n.  10  (legge
                 provinciale sull'agriturismo 2019) 
 
  1. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo
2019 il secondo, il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «La conformita' puo'  essere  assicurata  anche  con  opere
provvisionali secondo quanto previsto dalla normativa statale.  Resta
fermo  l'obbligo  di  adeguamento  delle   strutture   alla   vigente
disciplina in caso di interventi di ristrutturazione.» 
  2. Nel comma 5 dell'art. 6 della legge provinciale sull'agriturismo
2019 le parole: «e le eventuali deroghe» sono soppresse. 
  3. Alla fine del comma  4  dell'art.  10  della  legge  provinciale
sull'agriturismo  2019  sono  aggiunte  le  parole:  «,  secondo   la
disciplina dell'Unione europea in materia di marchi».