Art. 20 
 
Modificazioni dell'art. 36-ter 1 della legge  provinciale  19  luglio
    1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990) 
 
  1. Al comma 4  dell'art.  36-ter  1  della  legge  provinciale  sui
contratti e sui beni provinciali  1990  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della
domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 79 dello Statuto, per raggiungere
gli obiettivi di contenimento  e  di  razionalizzazione  della  spesa
pubblica mediante l'aggregazione e la centralizzazione della  domanda
negli acquisti di beni e servizi omogenei  della  Provincia  e  degli
altri enti previsti dall'art. 79 dello Statuto, in  luogo  di  quanto
previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66 (Misure urgenti per la competitivita'  e  la  giustizia  sociale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  ad
eccezione delle categorie merceologiche in ambito sanitarie; 
    b) le parole: «, quale soggetto aggregatore  ai  sensi  dell'art.
39-bis, comma 1-bis, lettera b), della legge  provinciale  n.  3  del
2006,» sono soppresse: 
    c) dopo le parole: «con le modalita' stabilite dal comma 5»  sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 32,
comma 4-sexies, della legge provinciale 9 marzo  2016,  n.  2  (legge
provinciale di recepimento delle  direttive  europee  in  materia  di
contratti pubblici 2016. 
  2. Al comma 5  dell'art.  36-ter  1  della  legge  provinciale  sui
contratti e sui beni provinciali  1990  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «nel rispetto  della  disciplina  statale,  oppure»
sono soppresse; 
    b) le  parole:  «L'obbligo  di  ricorso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il ricorso»; 
    c) alla fine del comma sono  inserite  le  parole:  «o  nei  casi
previsti dall'art. 32, comma 4-sexies,  della  legge  provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016». 
  3. Al comma 6  dell'art.  36-ter  1  della  legge  provinciale  sui
contratti e sui beni provinciali  1990  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «mediante gli  strumenti  elettronici  di  acquisto
gestiti da CONSIP S.p.a. o, in subordine.» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «secondo le disposizioni  di  quest'articolo.»
sono inserite le seguenti: «Resta in ogni caso ferma la facolta'  per
le amministrazioni di usare  gli  strumenti  elettronici  gestiti  da
CONSIP S.p.a., ad eccezione dei casi di  esclusione  individuati  dal
comma 5.» 
  4. Nel comma 6-bis dell'art. 36-ter 1 della legge  provinciale  sui
contratti e' sui beni provinciali 1990, dopo le  parole:  l'organismo
di rappresentanza degli stessi» sono inserite le seguenti: «, nonche'
le strutture operative della protezione civile  di  cui  all'art.  4,
comma l, lettere g), h) e i) della legge provinciale 1  luglio  2011,
n. 9 (Disciplina delle attivita' di protezione civile in Provincia di
Trento)»;