Art. 20 Modificazioni dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990) 1. Al comma 4 dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 79 dello Statuto, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'aggregazione e la centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei della Provincia e degli altri enti previsti dall'art. 79 dello Statuto, in luogo di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad eccezione delle categorie merceologiche in ambito sanitarie; b) le parole: «, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 39-bis, comma 1-bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006,» sono soppresse: c) dopo le parole: «con le modalita' stabilite dal comma 5» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 32, comma 4-sexies, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. 2. Al comma 5 dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «nel rispetto della disciplina statale, oppure» sono soppresse; b) le parole: «L'obbligo di ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso»; c) alla fine del comma sono inserite le parole: «o nei casi previsti dall'art. 32, comma 4-sexies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016». 3. Al comma 6 dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.a. o, in subordine.» sono soppresse; b) dopo le parole: «secondo le disposizioni di quest'articolo.» sono inserite le seguenti: «Resta in ogni caso ferma la facolta' per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5.» 4. Nel comma 6-bis dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale sui contratti e' sui beni provinciali 1990, dopo le parole: l'organismo di rappresentanza degli stessi» sono inserite le seguenti: «, nonche' le strutture operative della protezione civile di cui all'art. 4, comma l, lettere g), h) e i) della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attivita' di protezione civile in Provincia di Trento)»;