Art. 22 Modificazioni' della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015), e della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007). 1. Il comma 3. dell'art. 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato. 2. Nell'alinea del comma 9 dell'art. 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «e confluiscono nel rapporto istruttorio» sono, soppresse. 3. All'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 5 le parole: «Ai fini della VIA e del rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP» sono soppresse; b) nel comma 6 le parole: «, in «questi casi il mancato rilascio di detti provvedimenti comporta il diniego del PAUP» sono soppresse; c) alla fine del comma 8 sono inserite le parole: «Resta fermo il rispetto del termine di conclusione della conferenza di servizi previsto dal comma 1.»; d) i commi 7, 9 e 11 sono abrogati. 4. Il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 e' abrogato. 5. All'art. 13-bis della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 dopo le parole: «Il PAUP e' rilasciato» sono inserite le seguenti: «dalla struttura provinciale competente»; b) nel comma 2 le parole: «Il PAUP e' adottato dalla Giunta provinciale entro il termine di venti giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di servizi disciplinata dall'art. 12, sulla base del rapporto istruttorio redatto dalla struttura provinciale competente.» sono soppresse. 6. All'art. 13-quinques della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con riguardo all'autorizzazione all'apprestamento delle piste da sci e alla concessione di linee funiviarie, il titolo edilizio e' rilasciato al proponente che ha la disponibilita' dell'area.»; b) alla fine del comma 6 sono inserite le parole: «Se durante il procedimento per il rilascio del PAUP al progetto sono apportate modifiche sostanziali, si applica l'art. 97, comma 4-bis, della legge provinciale per Governo del territorio 2015.»; c) i commi 4, 5 e 7 sono abrogati. 7. All'art. 54 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il comune, entro il termine previsto dal comma l, puo' prorogare l'efficacia dei piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata non ancora scaduti per un periodo di tempo non superiore a tre anni in caso di particolare complessita' delle opere di urbanizzazione previste nei piani medesimi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 con riguardo alla durata dei vincoli preordinati all'espropriazione.»; b) nel comma 4 dopo le parole: «mediante l'approvazione di una variante al PRG» sono inserite le seguenti: «o mediante l'approvazione di un piano attuativo con effetto di adozione di variante al PRG» e dopo le parole: «rimasta inattuata.» sono inserite le seguenti: «Non e' necessario acquisire nuovamente il parere della CPC sulla qualita' architettonica ai sensi dell'art. 51, coinma 1, se i contenuti del piano attuativo presentato sono uguali a quelli del piano scaduto, su cui la CPC ha gia' espresso il suo parere.» 8. All'art. 90 della legge provinciale per il Governo dei territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) in alternativa alla lettera b) la cooperativa stipula con il comuni una convenzione in cui impegna ad assegnare, entro la fine dei lavori, le unita' abitative a soci in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento dell'esenzione per la prima abitazione, prestando idonea garanzia finanziaria;»; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b-bis), la cooperativa, impegna a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione e a consegnare al comune, prima, della fine dei lavori, le dichiarazioni dei soci riguardanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento dell'esenzione per la prima abitazione e l'assunzione dell'obbligo a non cedere l'immobile in proprieta' o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei' lavori.». 9. Dopo il comma 4 dell'art. 97 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 e' inserito il seguente,: «4-bis. Se il consiglio comunale esprime il suo parere prima della presentazione della domanda di provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) ai sensi dell'art. 13-quinquies, comma 6, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e il progetto subisce modifiche sostanziali e rilevanti durante il procedimento per il rilascio del PAUP la pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 5, della predetta legge e' valida anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3 e le osservazioni sono trasmesse dalla struttura provinciale competente in materia di valutazioni ambientali. Se lo chiede il rappresentante del comune in sede di conferenza di servizi, a eccezione dei casi in cui le modificazioni richieste rispettino i limiti delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 92, il consiglio comunale si pronuncia nuovamente entro il termine indicato dalla struttura provinciale competente in materia di valutazioni ambientali, non superiore a quarantacinque giorni. In mancanza di tale richiesta, o Si. il consiglio comunale non si esprime nel termine indicato, si considera valido e pertinente il parere precedentemente acquisito. Resta fermo il rispetto del termine di conclusione della conferenza di servizi previsto dall'art. 12, comma 1, della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013.» 10. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 44-undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: «Questo comma si' applica dopo l'adeguamento del PRG al piano del parco ai sensi dell'art. 114-ter, comma 2.»