Art. 22 
 
Modificazioni' della legge  provinciale  17  settembre  2013,  n.  19
  (legge provinciale sulla valutazione  d'impatto  ambientale  2013),
  della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per
  il Governo del territorio  2015),  e  della  legge  provinciale  23
  maggio 2007,  n.  11  (legge  provinciale  sulle  foreste  e  sulla
  protezione della natura 2007). 
 
  1.  Il  comma  3.  dell'art.  9  della  legge   provinciale   sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato. 
  2. Nell'alinea del comma 9 dell'art.  10  della  legge  provinciale
sulla  valutazione  d'impatto   ambientale   2013   le   parole:   «e
confluiscono nel rapporto istruttorio» sono, soppresse. 
  3. All'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione  d'impatto
ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 5 le parole: «Ai fini della VIA e del  rilascio  dei
titoli abilitativi compresi nel PAUP» sono soppresse; 
    b) nel comma 6 le parole: «, in «questi casi il mancato  rilascio
di detti provvedimenti comporta il diniego del PAUP» sono soppresse; 
    c) alla fine del comma 8 sono inserite le parole: «Resta fermo il
rispetto del termine  di  conclusione  della  conferenza  di  servizi
previsto dal comma 1.»; 
    d) i commi 7, 9 e 11 sono abrogati. 
  4.  Il  comma  2  dell'art.  13  della  legge   provinciale   sulla
valutazione di impatto ambientale 2013 e' abrogato. 
  5. All'art. 13-bis della legge  provinciale  sulla  valutazione  di
impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1 dopo le  parole:  «Il  PAUP  e'  rilasciato»  sono
inserite le seguenti: «dalla struttura provinciale competente»; 
    b) nel comma 2 le parole:  «Il  PAUP  e'  adottato  dalla  Giunta
provinciale entro il termine di venti giorni  dalla  conclusione  dei
lavori della conferenza di servizi disciplinata dall'art.  12,  sulla
base del rapporto istruttorio  redatto  dalla  struttura  provinciale
competente.» sono soppresse. 
  6. All'art. 13-quinques della legge provinciale  sulla  valutazione
d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Con  riguardo  all'autorizzazione  all'apprestamento  delle
piste da sci e  alla  concessione  di  linee  funiviarie,  il  titolo
edilizio  e'  rilasciato  al  proponente  che  ha  la  disponibilita'
dell'area.»; 
    b) alla fine del comma 6 sono inserite le parole: «Se durante  il
procedimento per il rilascio del  PAUP  al  progetto  sono  apportate
modifiche sostanziali, si applica l'art. 97, comma 4-bis, della legge
provinciale per Governo del territorio 2015.»; 
    c) i commi 4, 5 e 7 sono abrogati. 
  7.  All'art.  54  della  legge  provinciale  per  il  Governo   del
territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il comune, entro il termine previsto dal comma l,  puo'
prorogare l'efficacia dei  piani  attuativi  d'iniziativa  privata  o
d'iniziativa mista pubblico-privata non ancora scaduti per un periodo
di tempo non superiore a tre anni in caso di particolare complessita'
delle opere di urbanizzazione  previste  nei  piani  medesimi,  fatto
salvo quanto previsto dall'art.  48  con  riguardo  alla  durata  dei
vincoli preordinati all'espropriazione.»; 
    b) nel comma 4 dopo le parole: «mediante  l'approvazione  di  una
variante  al  PRG»   sono   inserite   le   seguenti:   «o   mediante
l'approvazione di un piano  attuativo  con  effetto  di  adozione  di
variante al PRG» e dopo le parole: «rimasta inattuata.» sono inserite
le seguenti: «Non e' necessario acquisire nuovamente il parere  della
CPC sulla qualita' architettonica ai sensi dell'art. 51, coinma 1, se
i contenuti del piano attuativo presentato sono uguali a  quelli  del
piano scaduto, su cui la CPC ha gia' espresso il suo parere.» 
  8.  All'art.  90  della  legge  provinciale  per  il  Governo   dei
territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 3, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
      «b-bis) in alternativa alla lettera b) la  cooperativa  stipula
con il comuni una convenzione in cui impegna ad assegnare,  entro  la
fine dei lavori, le unita' abitative a soci in possesso dei requisiti
soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento dell'esenzione
per la prima abitazione, prestando idonea garanzia finanziaria;»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Con  la  convenzione  prevista  dal  comma  3,  lettera
b-bis), la cooperativa, impegna a  pagare,  in  caso  di  violazione,
l'intero contributo di costruzione e a consegnare al  comune,  prima,
della fine dei lavori,  le  dichiarazioni  dei  soci  riguardanti  il
possesso dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  richiesti  per  il
riconoscimento dell'esenzione per la prima abitazione e  l'assunzione
dell'obbligo a non cedere l'immobile in proprieta' o in  godimento  a
qualsiasi titolo per  dieci  anni  dalla  data  di  ultimazione  dei'
lavori.». 
  9. Dopo il comma 4 dell'art. 97  della  legge  provinciale  per  il
Governo del territorio 2015 e' inserito il seguente,: 
    «4-bis. Se il consiglio comunale  esprime  il  suo  parere  prima
della presentazione della  domanda  di  provvedimento  autorizzatorio
unico provinciale (PAUP) ai sensi dell'art.  13-quinquies,  comma  6,
della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e
il progetto subisce modifiche  sostanziali  e  rilevanti  durante  il
procedimento per il rilascio del PAUP la pubblicazione effettuata  ai
sensi dell'art. 11, comma 5, della predetta legge e' valida anche  ai
fini della pubblicazione prevista dal comma 3 e le osservazioni  sono
trasmesse  dalla  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
valutazioni ambientali. Se lo chiede il rappresentante del comune  in
sede di conferenza di  servizi,  a  eccezione  dei  casi  in  cui  le
modificazioni richieste rispettino i limiti delle varianti  in  corso
d'opera ai sensi dell'art. 92, il  consiglio  comunale  si  pronuncia
nuovamente entro il  termine  indicato  dalla  struttura  provinciale
competente in materia di  valutazioni  ambientali,  non  superiore  a
quarantacinque giorni. In  mancanza  di  tale  richiesta,  o  Si.  il
consiglio comunale non si esprime nel termine indicato, si  considera
valido e pertinente il parere precedentemente acquisito. Resta  fermo
il rispetto del termine di conclusione della  conferenza  di  servizi
previsto  dall'art.  12,  comma  1,  della  legge  provinciale  sulla
valutazione di impatto ambientale 2013.» 
  10. Alla fine del comma 1-bis  dell'art.  44-undecies  della  legge
provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura  2007  sono
inserite le parole: «Questo comma si' applica dopo l'adeguamento  del
PRG al piano del parco ai sensi dell'art. 114-ter, comma 2.»