Art. 24 Inserimento dell'art. 16 quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n, 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002). 1. Dopo l'art. 16-ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 e' inserito il seguente: «Art. 16-quater (Comunicazione sui contributi concessi da parte dei comuni per la promozione dell'ambito turistico locale). - 1. I comuni possono partecipare al finanziamento delle attivita' di promozione turistica di cui all'art. 9, comma l, svolte dai soggetti di cui agli articoli 9 e 12-quater e contenute nei programmi di attivita' di tali soggetti e che siano coerenti con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'art. 2. I comuni comunicano tali finanziamenti alla Provincia anche ai fini degli articoli 9, comma 8, e 12-sexies.»