Art. 24 
 
Inserimento dell'art. 16 quater nella  legge  provinciale  11  giugno
  2002, n, 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002). 
 
  1. Dopo l'art. 16-ter  della  legge  provinciale  sulla  promozione
turistica 2002 e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-quater (Comunicazione sui contributi concessi da parte dei
comuni per la promozione dell'ambito turistico locale). - 1. I comuni
possono partecipare al finanziamento delle  attivita'  di  promozione
turistica di cui all'art. 9, comma l, svolte dai soggetti di cui agli
articoli 9 e 12-quater e contenute nei programmi di attivita' di tali
soggetti e che siano coerenti con le  linee  guida  per  la  politica
turistica provinciale previste dall'art. 2. I comuni comunicano  tali
finanziamenti alla Provincia anche ai fini degli articoli 9, comma 8,
e 12-sexies.»