Art. 3 
 
Modificazioni della legge provinciale 14 giugno  2005,  n.  6  (legge
  provinciale sugli usi civici 2005). 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sugli usi  civici
2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la-lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) un ente esponenziale delle collettivita'  titolari  con
personalita' giuridica di diritto privato in alternativa al  comitato
previsto dalla lettera a);»; 
    b) la lettera d) e': sostituita dalla seguente: 
    «c) il comune in assenza dell'ASUC o del soggetto previsto  dalla
lettera a-bis).» 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge  provinciale  sugli  usi
civici 2005 e inserito il seguente: 
    «3-bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge  20  novembre
2017,  n.  168  (Norme  in  materia   di   domini   collettivi),   le
amministrazioni separate: dei beni di uso civico possono acquisire la
personalita' giuridica di diritto privato,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 5-bis.»; 
  3. Nel comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale sugli usi civici
2005 dopo le parole:  «L'ASUC»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  il
soggetto previsto dalla lettera a-bis) del comma 3.». 
  4. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sugli usi civici
2005 le parole: «se partecipa alla  votazione  almeno  40  per  cento
degli aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti:  «se  partecipa
alla votazione almeno il 30 per cento degli aventi diritto». 
  5. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge  provinciale  sugli  usi
civici 2005 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. La  procedura  prevista  dai  confini  l,  2  e  3  trova
applicazione anche per la scelta della forma  di  amministrazione  di
cui all'art. 4, comma 3, lettera  a-bis),  in  tal  caso,  il  comune
subentra, nell'ipotesi prevista dal comma  3,  al  soggetto  previsto
dalla, lettera a-bis) del comma 3 dell'art. 4.»; 
  6. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale  sugli  usi
civici 2005 e inserito il seguente: 
    «2-bis. Con  regolamento  sono  individuate  le  disposizioni  di
questa legge che cessano di trovare applicazione per i  beni  di  uso
civico amministrati dal  soggetto  previsto  dall'art.  4,  comma  3,
lettera a-bis), le  disposizioni  che  pur  riferendosi  all'ASUC  si
applicano  anche  a  tale  soggetto  ed  e'  dettata  la   disciplina
necessaria all'attuazione dell'art. 4, comma 3,  lettera  a-bis).  Il
regolamento e'  adottato  sentita  l'Associazione  provinciale  delle
amministrazioni di uso civico.» 
  7. Le modificazioni della legge provinciale, sugli usi civici  2005
apportate da questo articolo si applicano: 
    a) alle ASUC che presentano un bilancio di dimensioni limitate, a
decorrere  dalla  data  fissata  con   deliberazione   della   Giunta
provinciale; la medesima deliberazione  individua  la  dimensione  di
bilancio e approva l'elenco nominativo delle ASUC il cui bilancio  si
colloca al di sotto di tale dimensione; i dati assunti a  riferimento
sono gli ultimi dati relativi al rendiconto  disponibili  al  momento
dell'adozione della deliberazione; 
    b) alle ASUC diverse  da  quelle  della  lettera  a)  dalla  data
fissata dal regolamento di esecuzione e comunque entro un anno  dalla
data di entrata in vigore di questo articolo. 
  8. Le modificazioni della legge provinciale sugli usi  civici  2005
introdotte da questo articolo non si applicano all'amministrazione di
beni di uso civico comprendenti beni destinati a cava ai sensi  della
legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave
2006), fino a quando non sara' diversamente  disposto  con  specifico
provvedimento legislativo.