Art. 3 Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005). 1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la-lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) un ente esponenziale delle collettivita' titolari con personalita' giuridica di diritto privato in alternativa al comitato previsto dalla lettera a);»; b) la lettera d) e': sostituita dalla seguente: «c) il comune in assenza dell'ASUC o del soggetto previsto dalla lettera a-bis).» 2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 e inserito il seguente: «3-bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), le amministrazioni separate: dei beni di uso civico possono acquisire la personalita' giuridica di diritto privato, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5-bis.»; 3. Nel comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 dopo le parole: «L'ASUC» sono inserite le seguenti: «o il soggetto previsto dalla lettera a-bis) del comma 3.». 4. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: «se partecipa alla votazione almeno 40 per cento degli aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «se partecipa alla votazione almeno il 30 per cento degli aventi diritto». 5. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 e' inserito il seguente: «5-bis. La procedura prevista dai confini l, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a-bis), in tal caso, il comune subentra, nell'ipotesi prevista dal comma 3, al soggetto previsto dalla, lettera a-bis) del comma 3 dell'art. 4.»; 6. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale sugli usi civici 2005 e inserito il seguente: «2-bis. Con regolamento sono individuate le disposizioni di questa legge che cessano di trovare applicazione per i beni di uso civico amministrati dal soggetto previsto dall'art. 4, comma 3, lettera a-bis), le disposizioni che pur riferendosi all'ASUC si applicano anche a tale soggetto ed e' dettata la disciplina necessaria all'attuazione dell'art. 4, comma 3, lettera a-bis). Il regolamento e' adottato sentita l'Associazione provinciale delle amministrazioni di uso civico.» 7. Le modificazioni della legge provinciale, sugli usi civici 2005 apportate da questo articolo si applicano: a) alle ASUC che presentano un bilancio di dimensioni limitate, a decorrere dalla data fissata con deliberazione della Giunta provinciale; la medesima deliberazione individua la dimensione di bilancio e approva l'elenco nominativo delle ASUC il cui bilancio si colloca al di sotto di tale dimensione; i dati assunti a riferimento sono gli ultimi dati relativi al rendiconto disponibili al momento dell'adozione della deliberazione; b) alle ASUC diverse da quelle della lettera a) dalla data fissata dal regolamento di esecuzione e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo articolo. 8. Le modificazioni della legge provinciale sugli usi civici 2005 introdotte da questo articolo non si applicano all'amministrazione di beni di uso civico comprendenti beni destinati a cava ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), fino a quando non sara' diversamente disposto con specifico provvedimento legislativo.