Art. 6 Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997). 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della legge sul personale della Provincia 1997 e' inserita la seguente: «c-bis) il riconoscimento di punteggi specifici ai dipendenti in relazione alla presenza di figli a carico, tenuto conto delle fasce di eta', delle situazioni di handicap e del relativo impegno richiesto rispetto alla composizione del nucleo familiare, con riferimento agli istituti giuridici volti a favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, individuati nel contratto collettivo, per i quali e' prevista la formazione di graduatorie, quali il lavoro a tempo parziale e le modalita' alternative di esecuzione del rapporto di lavoro; per le medesime finalita' la Provincia favorisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'applicazione degli istituti contrattuali che prevedono orari flessibili.». 2. Alla fine del comma 4 dell'art. 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono aggiunte le parole «in relazione al processo di valutazione dei dirigenti disciplinato da questo articolo sono pubblicati i dati dell'art. 20 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).»; 3. Alla fine del comma 4, dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997 sono aggiunte le parole: «il medesimo regolamento puo' prevedere che in sede di formazione della graduatoria finale, in caso di permanenza di parita' di merito e di titoli, tra i moli di preferenza sia previsto l'essere genitore o tutore legale di persona, facente parte del nucleo familiare, con handicap in situazione di gravita', accertata ai sensi della normativa vigente.»; 4. Dopo il comma 2 dell'art. 75-ter della legge sul personale della Provincia 1997 e' inserito il seguente: «2-bis. I dati relativi al comma 2, lettera b-bis), numero 5), sono pubblicati con riferimento alle figure dirigenziali individuate, in conformita' alla sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20, dai singoli enti di appartenenza con proprio atto organizzativo, che definisce anche i criteri e le modalita' di pubblicazione. 5. In sede di prima applicazione dell'art. 75-ter della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal cornma 4, l'atto organizzativo e' adottato entro trenta giorni dalla data di' entrata in vigore della presente legge.