Art. 6 
 
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge  sul
  personale della Provincia 1997). 
 
  1. Dopo la lettera c) del comma  1  dell'art.  7  della  legge  sul
personale della Provincia 1997 e' inserita la seguente: 
    «c-bis) il riconoscimento di punteggi specifici ai dipendenti  in
relazione alla presenza di figli a carico, tenuto conto  delle  fasce
di  eta',  delle  situazioni  di  handicap  e  del  relativo  impegno
richiesto  rispetto  alla  composizione  del  nucleo  familiare,  con
riferimento agli istituti giuridici volti a favorire la conciliazione
tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, individuati nel  contratto
collettivo, per i quali e' prevista  la  formazione  di  graduatorie,
quali il lavoro a  tempo  parziale  e  le  modalita'  alternative  di
esecuzione del rapporto di  lavoro;  per  le  medesime  finalita'  la
Provincia favorisce, compatibilmente con  le  esigenze  di  servizio,
l'applicazione  degli  istituti  contrattuali  che  prevedono   orari
flessibili.». 
  2. Alla fine del comma 4 dell'art. 19  della  legge  sul  personale
della Provincia  1997  sono  aggiunte  le  parole  «in  relazione  al
processo di valutazione dei dirigenti disciplinato da questo articolo
sono pubblicati i dati dell'art. 20 del decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33 (Riordino della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',   trasparenza   e
diffusione    di    informazioni    da    parte    delle    pubbliche
amministrazioni).»; 
  3. Alla fine del comma 4, dell'art. 37 della  legge  sul  personale
della  Provincia  1997  sono  aggiunte  le   parole:   «il   medesimo
regolamento  puo'  prevedere  che  in  sede   di   formazione   della
graduatoria finale, in caso di permanenza di parita' di merito  e  di
titoli, tra i moli di preferenza sia  previsto  l'essere  genitore  o
tutore legale di persona, facente parte  del  nucleo  familiare,  con
handicap  in  situazione  di  gravita',  accertata  ai  sensi   della
normativa vigente.»; 
  4. Dopo il comma 2 dell'art. 75-ter della legge sul personale della
Provincia 1997 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. I dati relativi al comma 2, lettera  b-bis),  numero  5),
sono pubblicati con riferimento alle figure dirigenziali individuate,
in conformita' alla sentenza della Corte costituzionale  21  febbraio
2019, n. 20, dai  singoli  enti  di  appartenenza  con  proprio  atto
organizzativo, che definisce  anche  i  criteri  e  le  modalita'  di
pubblicazione. 
  5. In sede di prima applicazione dell'art. 75-ter della  legge  sul
personale della Provincia 1997, come modificato dal cornma 4,  l'atto
organizzativo e' adottato entro trenta giorni dalla data di'  entrata
in vigore della presente legge.