Art. 8 
 
Integrazione dell'art. 16-sexies della legge provinciale 30  novembre
  1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992). 
 
  1. Alla fine  del  comma  4-bis  dell'art.  16-sexies  della  legge
provinciale  sull'attivita'  amministrativa  1992  sono  inserite  le
parole: «La piattaforma  informatica  puo'  essere  utilizzata  anche
dalla Provincia per i procedimenti di propria competenza. A tal fine,
la Provincia coordina con i soggetti  preposti  all'attuazione  dello
sportello  unico  telematico  ed  alla  questione  della  piattaforma
informatica l'individuazione delle strategie per  lo  sviluppo  della
stessa, assicurandone la funzionalita' in relazione  ai  procedimenti
di propria competenza.».