Art. 8 Integrazione dell'art. 16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992). 1. Alla fine del comma 4-bis dell'art. 16-sexies della legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992 sono inserite le parole: «La piattaforma informatica puo' essere utilizzata anche dalla Provincia per i procedimenti di propria competenza. A tal fine, la Provincia coordina con i soggetti preposti all'attuazione dello sportello unico telematico ed alla questione della piattaforma informatica l'individuazione delle strategie per lo sviluppo della stessa, assicurandone la funzionalita' in relazione ai procedimenti di propria competenza.».