Art. 9 Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della societa' dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti). 1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale n. 16 del 2012 e' inserita la seguente: «b-bis) Gli enti strumentali e le societa' in house degli enti indicati nella lettera b), con oneri a carico degli enti strumentali e delle societa' stessi;».