Art. 9 
 
Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale 27 luglio  2012,  n.
  16 (Disposizioni per la promozione della societa' dell'informazione
  e dell'amministrazione digitale e per la  diffusione  del  software
  libero e dei formati di dati aperti). 
 
  1. Dopo  la  lettera  b)  del  comma  5  dell'art.  5  della  legge
provinciale n. 16 del 2012 e' inserita la seguente: 
    «b-bis) Gli enti strumentali e le societa' in  house  degli  enti
indicati nella lettera b), con oneri a carico degli enti  strumentali
e delle societa' stessi;».