Art. 3 
 
                            Fidejussioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011  e
della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei  bilanci
pubblici, la provincia e' autorizzata a rilasciare garanzie  in  base
all'art. 33 della legge provinciale 14 settembre 1979,  n.  7  (legge
provinciale di contabilita' 1979), nell'esercizio  finanziario  2020,
per un importo massimo di 150 milioni di euro. L'importo  complessivo
delle garanzie previste  dall'art.  33  della  legge  provinciale  di
contabilita' 1979 rilasciate deve risultare  coerente  con  i  limiti
derivanti dalla legislazione che la provincia applica a decorrere dal
2016, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto speciale.