Art. 3 Fidejussioni 1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la provincia e' autorizzata a rilasciare garanzie in base all'art. 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979), nell'esercizio finanziario 2020, per un importo massimo di 150 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie previste dall'art. 33 della legge provinciale di contabilita' 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la provincia applica a decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto speciale.