Art. 2 Interventi non soggetti al parere della commissione 1. I seguenti interventi possono essere autorizzati dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio senza avere acquisito il parere della commissione di cui all'art. 1: B1) gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela «monumenti naturali», «biotopi protetti», «ville, giardini e parchi» e gli interventi nei «parchi naturali»; B2) gli interventi che riguardano habitat protetti ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge provinciale sulla tutela della natura (legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche); B7) le nuove derivazioni d'acqua o modifiche di derivazioni d'acqua esistenti con aumento della quantita' di derivazione d'acqua superiore a 5 l/sec; B10) le opere idrauliche di seconda e terza categoria come da regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche; B13): a) la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate ad eccezione degli interventi di ripristino previsti alla lettera h) del punto A19) dell'allegato A alla legge; 4 b) i miglioramenti alpestri, drenaggi e progetti di ricomposizione fondiaria; c) tutti gli interventi su superfici destinate a verde alpino e prato alberato e pascolo; d) il dissodamento e la soppressione di siepi e vegetazione arbustiva e arborea di campagna; quando tali interventi hanno luogo in aree intensamente coltivate, anche se non sottoposte al vincolo idrogeologico e forestale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' delegata agli ispettorati forestali competenti per territorio, i quali possono prescrivere un eventuale reimpianto compensativo; B16) opere d'arte e monumenti fissi installati; B17) gli interventi per i quali nel vincolo paesaggistico e' previsto l'esame dell'autorita' provinciale per la tutela del paesaggio.